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Consiglio di Stato 5935/2001

                                  

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale

(Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

sui ricorsi in appello riuniti, proposti:

- il n.r.g. 8965/00, dalla Immobiliare R.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Longhin e Mario Contaldi, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

contro

Paulasso Giuseppina, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Bernardino Bonaudi e Massimo Marzi, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 35;

e nei confronti

del Comune di Canelli, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. Piemonte, I Sezione, 9.3.2000, n. 237 ;

- il n.r.g. 8966/00, dalla Immobiliare R.D. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Longhin e Mario Contaldi, presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63;

contro

Barbero Giovanni, con l'avv. Giuseppe Greppi domiciliato presso la Segreteria della Sezione;

e nei confronti

del Comune di Canelli, non costituito in giudizio;

nonché

con l’intervento in questo secondo grado di Giovine Maria Pia, nonché della Nicron s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore,  di Giovine Maria Teresa e Giovine Anna – i quali ultimi tre soggetti hanno altresì proposto appello incidentale avverso la sentenza di cui appresso – rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Nicolò Paoletti, presso il quale ultimo sono elettivamente domiciliati in Roma, via B Tortolini n. 34;

per l’annullamento

della sentenza del T.A.R. Piemonte, I Sezione, 9.3.2000, n. 236 .

Visti i ricorso, con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti dei giudizi;

Relatore, all’udienza del 13 marzo 2001 , il Consigliere Ermanno de Francisco;

Uditi altresì i difensori costituiti, come da verbale d’udienza;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

FATTO

Vengono in decisione gli appelli proposti avverso le sentenze indicate in epigrafe , che hanno accolto i ricorsi proposti in primo grado, dalla parte odiernamente appellata nel ricorso n.r.g. 8965/00 ed appellata principale nel ricorso n.r.g. 8966/00, avverso il Piano di recupero edilizio, Zona Centro storico A2-1R7, via Massimo d’Azeglio, F.15, n. 406, approvato dal Comune di Canelli con delibera n. 11 del 3.2.1993, nonché avverso la concessione edilizia n. 3005 del 17.12.1993, rilasciata alla Cadon s.r.l. e poi volturata alla Immobiliare R.D. s.r.l., per l’effetto annullando i menzionati provvedimenti.

In data 16 febbraio 2001 Paulasso Giuseppina, resistente in questo grado, ha depositato atto di rinuncia al ricorso proposto in primo grado ed agli effetti della sentenza appellata; tale atto è corredato da relate di notifica all’appellante Immobiliare R.D. s.r.l. nonché al Comune di Canelli, datate 9 febbraio 2001.

Inoltre, in data 15 febbraio 2001 la Nicron s.n.c., Giovine Maria Pia, Giovine Maria Teresa e Giovine Anna – nella loro qualità di aventi causa dal ricorrente in prime cure Barbero Giovanni (per aver acquistato il diritto di usufrutto a quest’ultimo spettante e sul quale si innestava la di lui posizione legittimante al ricorso di primo grado) e di appellanti incidentali – hanno depositato atto di rinuncia al ricorso proposto in primo grado dal Barbero ed agli effetti della sentenza appellata, nonché all’appello incidentale; tale atto è corredato da relate di notifica all’appellante principale Immobiliare R.D. s.r.l. nonché al Comune di Canelli, datate 9 febbraio 2001.

E' altresì stata prodotta in questo grado una dichiarazione ritualmente notificata alle controparti e sottoscritta dall'Avv. Greppi e dal Barbero – originario ricorrente mai estromesso dal giudizio, e dunque tuttora parte processuale ai sensi dell’art. 111 del cod. proc. civ. – il quale ha parimenti rinunziato al ricorso originario ed agli effetti della sentenza di primo grado, che era stata a lui favorevole.

All’udienza odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. – I due ricorsi possono essere riuniti per evidente connessione, avendo le due sentenze gravate disposto l’annullamento dei medesimi atti.

Per chiarezza espositiva, tuttavia, conviene trattare separatamente i due appelli, in uno solo di essi (n.r.g. 8966/00) essendovi stata successione a titolo particolare nel rapporto giuridico dedotto in giudizio a parte actoris.

2. – Per quanto concerne il ricorso n.r.g. 8965/00, può rilevarsi che per effetto della rinuncia della parte originariamente ricorrente, oggi appellata, al ricorso in prime cure ed agli effetti alla sentenza di primo grado a lei favorevole, sulla scorta di un consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. C.d.S., VI, 1.7.1992, n. 499; C.d.S., V, 12.9.1992, n. 790; C.d.S., IV, 3.12.1991, n. 1010) la Sezione - nel prenderne atto - deve disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza del T.A.R., dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse all’appello.

Sussiste l’accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese.

3. – Anche per quanto concerne il ricorso n.r.g. 8966/00 va detto che per effetto della rinuncia – in questo caso, però, sia della parte originariamente ricorrente, sia dei suoi aventi causa intervenuti in giudizio – al ricorso in prime cure ed agli effetti alla sentenza di primo grado, nonché della rinuncia al gravame virtuale da parte degli appellanti incidentali, sulla scorta di un consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. C.d.S., VI, 1.7.1992, n. 499; C.d.S., V, 12.9.1992, n. 790; C.d.S., IV, 3.12.1991, n. 1010) la Sezione - nel prenderne atto - deve disporre l’annullamento senza rinvio della sentenza del T.A.R., dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse all’appello principale, nonché a quello incidentale.

Pure per questo ricorso sussiste l’accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV – riunisce gli appelli indicati in epigrafe; in ordine al ricorso in appello n.r.g. 8965/00, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado ed agli effetti della sentenza appellata e, per l’effetto, annulla quest’ultima senza rinvio, dichiarando improcedibile l’appello e compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio; in ordine al ricorso in appello n.r.g. 8966/00, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado, agli effetti della sentenza appellata ed all’appello incidentale e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza di cui in epigrafe dichiarando improcedibili l’appello principale e quello incidentale, compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, addì 13 marzo 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori:

            Lucio Venturini                       - Presidente

            Costantino Salvatore             - Consigliere

            Anselmo Di Napoli            - Consigliere

            Cesare Lamberti                       - Consigliere

            Ermanno de Francisco            - Consigliere, estensore.

 

L’ESTENSORE                                     IL PRESIDENTE