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Consiglio di Stato 5935/2001 |
R
E P
U B B
L I
C A I
T A
L I
A N A IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione
Quarta) ha pronunciato la seguente D
E C I S I O N E
sui
ricorsi in appello riuniti, proposti: -
il n.r.g. 8965/00, dalla Immobiliare R.D. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Longhin e Mario Contaldi,
presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via
Pierluigi da Palestrina n. 63; contro Paulasso
Giuseppina,
rappresentata e difesa
dagli Avv.ti Bernardino Bonaudi e Massimo Marzi, presso il quale ultimo
è elettivamente domiciliata in Roma, via G. Ferrari n. 35; e nei
confronti del
Comune di Canelli, non costituito in giudizio; per
l’annullamento della
sentenza del T.A.R. Piemonte, I Sezione, 9.3.2000, n. 237
; -
il n.r.g. 8966/00, dalla Immobiliare R.D. s.r.l., in persona del legale
rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Roberto Longhin e Mario Contaldi,
presso il quale ultimo è elettivamente domiciliata in Roma, via
Pierluigi da Palestrina n. 63; contro Barbero
Giovanni, con l'avv. Giuseppe Greppi domiciliato presso la Segreteria
della Sezione; e nei
confronti del
Comune di Canelli, non costituito in giudizio; nonché con
l’intervento in questo secondo grado di Giovine Maria Pia, nonché
della Nicron s.n.c., in persona del legale rappresentante pro
tempore, di Giovine
Maria Teresa e Giovine Anna – i quali ultimi tre soggetti hanno altresì
proposto appello incidentale avverso la sentenza di cui appresso –
rappresentati e difesi dagli Avv.ti Paolo Monti, Giuseppe Greppi e Nicolò
Paoletti, presso il quale ultimo sono elettivamente domiciliati in Roma,
via B Tortolini n. 34; per
l’annullamento della
sentenza del T.A.R. Piemonte, I Sezione, 9.3.2000, n. 236
. Visti
i ricorso, con i relativi allegati; Visti
gli atti tutti dei giudizi; Relatore,
all’udienza del 13 marzo 2001
, il Consigliere
Ermanno de Francisco; Uditi
altresì i difensori costituiti, come da verbale d’udienza; Ritenuto
in fatto e considerato in diritto quanto segue. FATTO Vengono
in decisione gli appelli proposti avverso le sentenze indicate in
epigrafe
, che hanno accolto
i ricorsi proposti in
primo grado, dalla parte odiernamente appellata nel ricorso n.r.g.
8965/00 ed appellata principale nel ricorso n.r.g. 8966/00, avverso il
Piano di recupero edilizio, Zona Centro storico A2-1R7, via Massimo
d’Azeglio, F.15, n. 406, approvato dal Comune di Canelli con delibera
n. 11 del 3.2.1993, nonché avverso la concessione edilizia n. 3005 del
17.12.1993, rilasciata alla Cadon s.r.l. e poi volturata alla
Immobiliare R.D. s.r.l., per l’effetto annullando i menzionati
provvedimenti. In
data 16 febbraio 2001 Paulasso Giuseppina, resistente in questo grado,
ha depositato atto di rinuncia al ricorso proposto in primo grado ed
agli effetti della sentenza appellata; tale atto è corredato da relate
di notifica all’appellante Immobiliare R.D. s.r.l. nonché al Comune
di Canelli, datate 9 febbraio 2001. Inoltre,
in data 15 febbraio 2001 la Nicron s.n.c., Giovine Maria Pia, Giovine
Maria Teresa e Giovine Anna – nella loro qualità di aventi causa dal
ricorrente in prime cure Barbero Giovanni (per aver acquistato il
diritto di usufrutto a quest’ultimo spettante e sul quale si innestava
la di lui posizione legittimante al ricorso di primo grado) e di
appellanti incidentali – hanno depositato atto di rinuncia al ricorso
proposto in primo grado dal Barbero ed agli effetti della sentenza
appellata, nonché all’appello incidentale; tale atto è corredato da
relate di notifica all’appellante principale Immobiliare R.D. s.r.l.
nonché al Comune di Canelli, datate 9 febbraio 2001. E'
altresì stata prodotta in questo grado una dichiarazione ritualmente
notificata alle controparti e sottoscritta dall'Avv. Greppi e dal
Barbero – originario ricorrente mai estromesso dal giudizio, e dunque
tuttora parte processuale ai sensi dell’art. 111 del cod. proc. civ.
– il quale ha parimenti rinunziato al ricorso originario ed agli
effetti della sentenza di primo grado, che era stata a lui favorevole. All’udienza
odierna la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1. – I due ricorsi possono essere riuniti
per evidente connessione, avendo le due sentenze gravate disposto
l’annullamento dei medesimi atti. Per
chiarezza espositiva, tuttavia, conviene trattare separatamente i due
appelli, in uno solo di essi (n.r.g. 8966/00) essendovi stata
successione a titolo particolare nel rapporto giuridico dedotto in
giudizio a parte actoris. 2. – Per quanto concerne il ricorso n.r.g.
8965/00, può rilevarsi che per effetto della rinuncia della parte originariamente ricorrente, oggi
appellata, al ricorso in prime cure ed agli effetti alla sentenza di
primo grado a lei favorevole, sulla scorta di un consolidato
orientamento di questo Consiglio (cfr. C.d.S., VI, 1.7.1992, n. 499;
C.d.S., V, 12.9.1992, n. 790; C.d.S., IV, 3.12.1991, n. 1010) la Sezione
- nel prenderne atto - deve disporre l’annullamento senza rinvio della
sentenza del T.A.R., dichiarando il sopravvenuto difetto di interesse
all’appello.
Sussiste
l’accordo delle parti in ordine alla compensazione delle spese.
3. – Anche
per quanto concerne il ricorso
n.r.g. 8966/00 va detto che per effetto della rinuncia – in
questo caso, però, sia della parte originariamente ricorrente, sia dei
suoi aventi causa intervenuti in giudizio – al ricorso in prime cure
ed agli effetti alla sentenza di primo grado, nonché della rinuncia al
gravame virtuale da parte degli appellanti incidentali, sulla scorta di
un consolidato orientamento di questo Consiglio (cfr. C.d.S., VI,
1.7.1992, n. 499; C.d.S., V, 12.9.1992, n. 790; C.d.S., IV, 3.12.1991,
n. 1010) la Sezione - nel prenderne atto - deve disporre
l’annullamento senza rinvio della sentenza del T.A.R., dichiarando il
sopravvenuto difetto di interesse all’appello principale, nonché a
quello incidentale.
Pure
per questo ricorso sussiste l’accordo delle parti in ordine alla
compensazione delle spese.
P.Q.M. Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sezione IV – riunisce gli
appelli indicati in epigrafe; in ordine al ricorso in appello n.r.g.
8965/00, dà atto della rinuncia al ricorso di primo grado ed agli
effetti della sentenza appellata e, per l’effetto, annulla
quest’ultima senza rinvio, dichiarando improcedibile l’appello e
compensando tra le parti le spese dei due gradi di giudizio; in ordine
al ricorso in appello n.r.g. 8966/00, dà atto della rinuncia al ricorso
di primo grado, agli effetti della sentenza appellata ed all’appello
incidentale e, per l’effetto, annulla senza rinvio la sentenza di cui
in epigrafe dichiarando improcedibili l’appello principale e quello
incidentale, compensando tra le parti le spese dei due gradi di
giudizio. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall’Autorità amministrativa. Così
deciso in Roma, addì 13 marzo 2001, dalla Sezione Quarta del Consiglio
di Stato, riunita in camera di consiglio con l’intervento dei signori:
Lucio Venturini
- Presidente
Costantino Salvatore
- Consigliere
Anselmo Di Napoli
- Consigliere
Cesare Lamberti
-
Consigliere
Ermanno de Francisco
- Consigliere, estensore. L’ESTENSORE
IL
PRESIDENTE |