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Consiglio di Stato 5927/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
Quinta Sezione ha pronunciato la seguente decisione sul
ricorso in appello n. 7705/95, proposto da Pudel s.p.a., in
persona del legale
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Corrado Mauceri
ed Enrico Romanelli, e presso il secondo elettivamente domiciliata in
Roma, v. Cosseria n. 5, contro l’Ente
regionale Monte di Portofino, in
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avv.ti
Gian Carlo Moretti e Franco Gaetano Scoca, ed elettivamente domiciliato
presso il secondo in Roma,
v. Paisiello n.55, per l’annullamento della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria, Sez. I,
15 ottobre 1994, n. 332, resa inter
partes, con la quale è stato il respinto il ricorso proposto dalla
società appellante avverso il diniego di sanatoria circa opere eseguite
su manufatto pertinenziale. Visto il
ricorso in appello con i relativi allegati; Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’Ente intimato; Viste le
memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli
atti tutti della causa; Relatore alla
pubblica udienza del 22 giugno 2001 il Consigliere Gerardo Mastrandrea;
uditi per le parti gli avv.ti Pafundi, su delega dell’avv. Romanelli,
e l’avv. Scoca; Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue. FATTO
1. La società appellante è proprietaria di un
ampio appezzamento di terreno, parzialmente edificato, in Portofino,
località Costa. Con
concessione edilizia n. 36 del 29 dicembre 1982 veniva consentita
all’allora proprietario, signor Klaus Pudel, l’esecuzione di opere
di manutenzione straordinaria del deposito attrezzi/legnaia di proprietà. In esito a
sopralluogo del tecnico comunale, avvenuto in data 22 giugno 1985,
emergeva che nella proprietà Pudel erano stati eseguiti lavori edilizi
in totale difformità dalla richiamata concessione. Con ordinanza n. 13
del 25 luglio 1985 il Sindaco di Portofino emanava ingiunzione di
demolizione. Inoltrata
dalla ricorrente società istanza di sanatoria in data 23 gennaio 1986,
l’Ente regionale resistente, in quanto Autorità preposta al vincolo,
emetteva, con la deliberazione n. 96 del 20 dicembre 1990 impugnata in
primo grado, parere negativo ex artt. 32 e 33 l. 47/85 e denegava
l’autorizzazione ai sensi della l.r. 32/86, circa la realizzazione di
modifiche interne ed esterne e l’ampliamento del manufatto. 2. Con la sentenza impugnata, in epigrafe indicata,
veniva rigettato il ricorso
proposto dalla Pudel avverso la sopra richiamata delibera, essendo stato
realizzato, ad avviso dei giudici di prime cure, un nuovo manufatto
abusivo idoneo a modificare l’equilibrio ambientale, avuto riguardo al
particolare regime protettivo cui la legge sottopone la zona in cui
l’intervento edilizio è stato realizzato. 3. La società Pudel ha interposto l’appello in
trattazione, deducendo vari profili di violazione di legge e di eccesso
di potere, anche per carenza di istruttoria e comunque di congrua
motivazione. 4.
L’Ente appellato si è costituito in giudizio per resistere
all’appello, insistendo per la reiezione del ricorso. Alla pubblica
udienza del 22 giugno 2001 il
ricorso in appello è stato introitato per la decisione. DIRITTO 1. L’appello merita accoglimento, nei sensi che
seguono. Con la
deliberazione n. 96/90, vanamente contestata dall’appellante in prime
cure, l’Ente regionale
Monte di Portofino, in qualità di Autorità preposta al vincolo,
esprimeva parere negativo ai sensi dell’art.32 della l.47/85, nonché
denegava l’autorizzazione paesistico-ambientale in sanatoria di cui
alla l.r. 32/86, in merito agli interventi realizzati su un preesistente
manufatto pertinenziale. In
particolare l’Amministrazione rilevava che, in difformità dal
provvedimento del competente Assessore regionale n. 152/82, di
autorizzazione ad interventi di manutenzione straordinaria sul piccolo
deposito attrezzi/legnaia di proprietà, e sulla cui base il Comune di
Portofino poi aveva
rilasciato la concessione edilizia n. 36/82, erano state realizzate le
seguenti opere: struttura perimetrale in muratura portante invece della
prevista in tavolato di legno; aumento della superficie lorda del
fabbricato; suddivisione interna in tre locali piastrellati e
intonacati; modifiche esterne dei prospetti con apertura di nuove
finestre; modificazione delle sistemazioni esterne. Tali
interventi venivano giudicati tali da compromettere gli equilibri
ambientali della zona interessata in quanto sia le opere interne che le
modifiche esterne non risultavano recepite ed integrate nel contesto
d’ambito in cui il manufatto era
inserito. 2. Le motivazioni del parere negativo impugnato
appaiono generiche ed in effetti ridondanti alla luce dell’effettiva
portata della difformità sanzionata. Sotto tale profilo l’appello
merita accoglimento. Appare
manifestamente sproporzionato, e pertanto rientra nei margini di
sindacabilità concessi al giudice adito,
qualificare un abuso che ha comportato un modestissimo aumento di
superficie lorda (circa 2 mq), il mantenimento della tipologia
originaria del fabbricato, il mantenimento altresì del rivestimento in
tavolato ligneo, seppur questa volta sovrapposto a una nuova struttura
portante in muratura, nonché infine modeste modifiche esterne eseguite
con materiali in linea con quelli tradizionalmente consentiti in
quell'ambito, come concretamente foriero di “compromettere gli
equilibri ambientali della zona”. Non è certo
questa la sede - né risponde alle intenzioni del Collegio - per mettere
in discussione l’assoluto pregio
paesistico-ambientale del Monte di Portofino. Occorre
nondimeno pretendere, nel sindacato di legittimità, che
l’Amministrazione competente, nel rendere il parere in qualità di
Autorità preposta al vincolo, non
si limiti a generiche affermazioni di contrasto con gli equilibri
ambientali, senza dar conto (ad esempio anche alla luce delle nuove
finalità abitative) di come il concreto intervento di cui si chiede la
sanatoria vada a confliggere, soprattutto quando questo conflitto non
emerga ictu oculi in relazione
alla portata ed entità delle opere, con gli interessi pubblici e i
valori da tutelare. In
assenza di una puntuale descrizione degli elementi caratterizzanti
l’ambito di riferimento, non essendosi dato tra l’altro esatto conto
nel provvedimento impugnato (al riguardo non basta certo la memoria
difensiva presentata in vista dell’udienza dinanzi a questo Consesso)
della tipologia e della portata dei vincoli esistenti nella zona,
l’onere motivazionale, a fronte dell’entità delle difformità, è
rimasto nella specie sostanzialmente inevaso. E questo tanto più perché,
oltre a mancare un puntuale inquadramento nell’impianto vincolistico
della zona, al contrario di
quanto sostenuto dai primi giudici non è ravvisabile, alla luce e
dell’entità e dell’esito degli interventi, quell’evidente impatto
pregiudizievole, visibile già a primo acchitto, che permetta di
collocare in secondo piano ogni riscontro di ordine motivazionale.
3. Per le considerazioni riportate, con assorbimento
delle restanti censure, l’appello merita accoglimento e, per
l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto,
nei sensi suddetti, il ricorso introduttivo. Si compensino
le spese e gli onorari di lite, relativamente
ad entrambi i gradi di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente
pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe, lo accoglie e per
l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, accoglie, nei sensi
di cui in motivazione, il ricorso di primo grado. Spese
compensate, relativamente ad entrambi i gradi di giudizio. Ordina che la
presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Roma, il 22 giugno 2001,
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),
in camera di consiglio, con l'intervento dei seguenti Magistrati: Alfonso
Quaranta
Presidente
Andrea
Camera
Consigliere Giuseppe
Farina
Consigliere Corrado
Allegretta
Consigliere
Gerardo
Mastrandrea
Consigliere est. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE f.to
Gerardo Mastrandrea
f.to Alfonso Quaranta IL
SEGRETARIO f.to
Franca Provenziani |