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Consiglio di Stato 5851/2001

                                                                           

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello proposto dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12;

contro

la Società Prestigio 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n.282 del 16 febbraio 1995;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 12 giugno 2001 relatore il Consigliere Pietro Falcone. Udito l’avvocato dello Stato Rago;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO

1. La Società Prestigio 2000 s.r.l. ha ottenuto dal Comune di Carrara S. Giorgio, in data 26 aprile 1993, la concessione edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio di proprietà, situato in prossimità della villa Grimani.

L’appellante amministrazione rappresenta che, con nota 1.6.1993, n.4052, indirizzata alla Procura della Repubblica di Padova, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Veneto rendeva nota l'avvenuta emissione, in pari data, di un ordine di sospensione dei lavori in corso presso gli immobili di proprietà della Soc. Prestigio 2000, siti nel Comune di Carrara S. Giorgio (PD), loc. Pontemanco, ai sensi dell'art.20 della legge n.1089/1939.

Con nota del 10.6.1993, n. 2666, il Comune di Carrara S. Giorgio comunicava l'avvenuta notifica in data 8.6.1993 al legale rappresentante della ditta.

Tuttavia, in sede di sopralluogo effettuato in data 15.6.1993, la Soprintendenza constatava che i lavori erano tuttora in corso, in sfregio all'ordine di sospensione notificato.

In data 16.6.1993, con telegramma n. 4498, indirizzato alla proprietà dell'immobile, al Comune di Carrara S. Giorgio ed ai Carabinieri di Battaglia Terme, la Soprintendenza ribadiva l'ordine di sospensione dei lavori che, in effetti, cessavano a tale data, come da comunicazione data con nota 4510 del 16.6.1993.

In data 9.8.1993, scaduti inutilmente i termini posti dall'art.20 della citata legge 1089/1939, conteggiati dalla data di notifica del provvedimento sospensivo e non dall'effettiva sospensione dei lavori, gli stessi venivano ripresi completando il nuovo volume fino alla sua copertura.

Il Ministero per i beni culturali, con nota 17.8.1993, n. 2384,
comunicava via telefax l'avvenuta imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani con annesso oratorio ed adiacenze, con D.M. del 14 luglio1993, raccomandando alla Soprintendenza l'immediata adozione delle misure cautelari di salvaguardia del monumento.

In data 17.8.1993, con nota n. 6259, la Soprintendenza trasmetteva a mezzo telefax gli schemi di vincolo al Comune di Carrara S. Giorgio per la notifica alla proprietà dell'immobile e ordinava ad entrambi la sospensione dei lavori a seguito dell'imposizione del vincolo.

I lavori vennero sospesi.

Di tali fatti venne data comunicazione alla Procura della Repubblica di Padova con nota in data 28.8.1993.

2. L’intimata Società Prestigio 2000 s.r.l. – con un primo ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto – ha impugnato l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani con annesso oratorio ed adiacenze, di cui al citato D.M. 14 luglio1993; con un secondo ricorso, ha chiesto l’annullamento della nota n. 7914 del 3 maggio 1994, con la quale la competente Soprintendenza aveva sospeso ogni parere sul progetto trasmesso, “in assenza del pronunciamento dell’Autorità giudiziaria, circa le violazioni delle disposizioni sospensive che hanno consentito il completamento..”.

L’adito T.A.R., riuniti i ricorsi, ha respinto il primo, concernente l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani con annesso oratorio ed adiacenze, disposto con D.M. del 14 luglio1993, mentre ha accolto il secondo avverso la nota n. 7914 del 3 maggio 1994 della Soprintendenza di sospensione di ogni parere sul progetto trasmesso.

3. Per quest’ultima parte, la sentenza è appellata dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, per i seguenti motivi.

Risulta erronea l'affermazione del T.A.R. per il Veneto, secondo cui l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sull'istanza ex art.18 della Soc. Prestigio 2000, in attesa delle pronunce dell'Autorità giudiziaria.

In via preliminare, nel merito della realizzazione dell'opera, il provvedimento impugnato osservava come apparisse dubbia la rispondenza dell'intervento agli stessi dettami del P.R.G. che "per il nucleo storico preesistente l'edificio sul mapp. 83 del F.g. 13 prevede criteri di intervento di risanamento conservativo, nonché di restauro filologico, laddove, dell'impianto tipologico originario che costituiva esso pure elemento tipologico attinente alle indicazioni di piano, altro non resta che il muro su strada, peraltro compromesso nei ritmi di aperture, nelle dimensioni delle stesse e nelle tipologie delle medesime".

In secondo luogo, il Soprintendente correttamente sospendeva la decisione sull'istanza della società, mettendo in evidenza che, a seconda del tenore delle decisioni giudiziarie che venissero adottate con particolare riferimento ai lavori proseguiti pur in pendenza di sospensione, potrebbe essere adottata da parte della Soprintendenza una successiva pronuncia di contenuto diverso.

Infatti, l'art.59 della legge 1089/1939 prevede espressamente che il trasgressore delle disposizioni contenute negli artt.18. e 20, oltre ad essere perseguibile penalmente, è soggetto all'obbligo di riduzione in pristino, a proprie spese, della cosa, ove possibile, ovvero, in caso contrario, al
risarcimento del danno.

Il progetto presentato dalla Società Prestigio 2000 ai sensi dell'art.18, a seguito del vincolo proposto proprio per impedirne la realizzazione, ovvero il completamento nell'ipotesi di una rimessa in pristino dei luoghi, non può ottenere un parere che prescinda dall'accertamento in sede penale dell'illegittimità del comportamento della società a termini dell'art.59 e, in sede amministrativa, della legittimità del vincolo imposto sul bene, posto che l'ordine di sospensione dei lavori costituisce proprio una misura cautelare preordinata alla tutela di quest'ultimo.

D'altra parte risulterebbe del tutto contraddittorio che la Soprintendenza autorizzasse il completamento e la rifinitura di un'opera compiuta in violazione di un ordine di sospensione (e quindi in situazione di reato), e successivamente, accertata la legittimità del vincolo e la responsabilità della società per i lavori non ultimati nelle rispettive sedi competenti, la stessa Soprintendenza ordinasse alla Soc. Prestigio 2000 di ripristinare lo stato dell'immobile anteriore all'inizio dei lavori.

4. La Società Prestigio 2000 s.r.l., non si è costituita nella presente fase del giudizio.

DIRITTO

1. L’intimata Società Prestigio 2000 s.r.l., con distinti ricorsi avanti al T.A.R. per il Veneto, ha impugnato sia l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani con annesso oratorio ed adiacenze, di cui al citato D.M. 14 luglio1993, sia la nota n. 7914 del 3 maggio 1994, con la quale la competente Soprintendenza aveva sospeso ogni parere sul progetto trasmesso, “in assenza del pronunciamento dell’Autorità giudiziaria, circa le violazioni delle disposizioni sospensive che hanno consentito il completamento..”.

L’adito T.A.R., riuniti i ricorsi, ha respinto il primo, concernente l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani, mentre ha accolto il secondo avverso la citata nota della Soprintendenza di sospensione di ogni parere sul progetto trasmesso.

Per quest’ultima parte, la sentenza è appellata dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, che ritiene erronee le conclusioni del primo giudice, secondo cui l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di pronunciarsi sull'istanza ex art.18 l. 1° giugno 1939, n. 1089 della Soc. Prestigio 2000, in attesa delle pronunce dell'Autorità giudiziaria, dovendo il Soprintendente limitarsi all'assentibilità, o meno, delle modifiche richieste in relazione all'attuale stato di fatto ed in relazione alle esigenze di tutela dell'immobile, fatte palesi nel decreto di vincolo.

2. Il ricorso è infondato.

2.1. In via preliminare, vanno disattese le argomentazioni della difesa erariale, in ordine alla dubbia conformità urbanistica dei lavori previsti ed assentiti con regolare concessione edilizia.

Invero, il diniego di autorizzazione non può fare riferimento alla disciplina urbanistica, in ragione della diversità degli interessi tutelati, dell'iter procedurale nonché delle autorità coinvolte nelle due procedure.

Il vincolo culturale, ove non implica di per sé preclusione di qualsiasi attività edilizia, determina per l'interessato soltanto l'onere di sottoporre il progetto all'esame della soprintendenza per la necessaria autorizzazione e di sottostare alle prescrizioni e limitazioni che questa
ritenga di dover imporre.

In base all'art.18 della l. 1089/39, l'obbligo per i privati proprietari di immobili di interesse storico ed artistico, di sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere che intendono eseguire, al fine di ottenere l'approvazione, sorge solo dopo che sull'immobile sia intervenuta l'imposizione del vincolo da parte del Ministero. Prima che tale vincolo sia stato imposto, la Soprintendenza può legittimamente disporre, com'è avvenuto nella fattispecie, la temporanea sospensione dei lavori ma la relativa ordinanza perde la propria efficacia se nei 60 giorni successivi alla sua adozione, il Ministero non provvede a notificare agli interessati l'imposizione del vincolo.

Come riferisce la stessa amministrazione appellante, alla data di comunicazione del vincolo – trasmessa il 17 agosto 1993 -, il provvedimento di sospensione dei lavori era decaduto, e quindi doveva intendersi revocato e privo di effetti, ai sensi dell’art. 20, ultimo comma, l. n. 1089/39; dall’altro, i volumi erano completati fino alla copertura.

In tale contesto, dopo la comunicazione dell’imposizione del vincolo, la società intimata ha richiesto il nulla-osta ex l. n. 1089/39.

Sull’istanza, l’amministrazione ha sospeso ogni determinazione, in attesa della definizione del giudizio penale, attivato per la pretesa violazione dell’ordine di sospensione dei lavori.

Ad avviso del Collegio, la circostanza non è ostativa all’emissione – positiva o negativa – del parere richiesto, stante l’autonomia dell’azione penale rispetto al procedimento autorizzativo, il cui oggetto è circoscritto alla verifica della compatibilità dei lavori eseguiti alle esigenze di tutela dell'immobile, fatte palesi nel decreto di vincolo di esclusiva competenza amministrativa.

Inoltre, va osservato che l’amministrazione non ha adottato alcun provvedimento, ai sensi dell'art. 59 l. 1° giugno 1939 n. 1089, in base al quale, alla trasgressione delle disposizioni contenute negli artt.11, 12, 13, 18, 19, 20, consegue l'obbligo della riduzione in pristino o del pagamento di una sanzione pecuniaria.

Restano salvi gli ulteriori ed eventuali provvedimenti dell’autorità giudiziaria, circa la mancata sospensione dei lavori, il cui esito sfavorevole ricade sulla società appellata.

3. Per le considerazioni svolte, il ricorso va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.

Le spese del presente grado di giudizio possono compensarsi integralmente tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa;

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio tenutasi il giorno 12 giugno 2001, presso la sede del Consiglio di Stato, con l’intervento dei signori:

Giovanni RUOPPOLO                                                      Presidente

Calogero PISCITELLO                                                     Consigliere

Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI                                Consigliere

Pietro FALCONE                                                                    Consigliere Est.

Giuseppe ROMEO                                                                        Consigliere

 

Presidente

 

Consigliere                                                                               Segretario

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....................................

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione