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Consiglio di Stato 5851/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha
pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso in appello proposto dal Ministero dei Beni Culturali ed
Ambientali, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliato ex
lege in Roma, Via dei Portoghesi n.12; contro la Società Prestigio 2000 s.r.l., in persona del legale rappresentante
p.t., non costituitosi in giudizio; per l'annullamento della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto n.282 del
16 febbraio 1995; Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 12 giugno 2001 relatore il
Consigliere Pietro Falcone. Udito l’avvocato dello Stato Rago; Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto
segue: FATTO 1. La Società Prestigio 2000 s.r.l. ha ottenuto dal
Comune di Carrara S. Giorgio, in data 26 aprile 1993, la concessione
edilizia per la ristrutturazione e l’ampliamento di un edificio di
proprietà, situato in prossimità della villa Grimani. L’appellante amministrazione rappresenta che, con
nota 1.6.1993, n.4052, indirizzata alla Procura della Repubblica di
Padova, la Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del
Veneto rendeva nota l'avvenuta emissione, in pari data, di un ordine di
sospensione dei lavori in corso presso gli immobili di proprietà della
Soc. Prestigio 2000, siti nel Comune di Carrara S. Giorgio (PD), loc.
Pontemanco, ai sensi dell'art.20 della legge n.1089/1939. Con nota del 10.6.1993, n. 2666, il Comune di Carrara
S. Giorgio comunicava l'avvenuta notifica in data 8.6.1993 al legale
rappresentante della ditta. Tuttavia, in sede di sopralluogo effettuato in data
15.6.1993, la Soprintendenza constatava che i lavori erano tuttora in
corso, in sfregio all'ordine di sospensione notificato. In data 16.6.1993, con telegramma n. 4498,
indirizzato alla proprietà dell'immobile, al Comune di Carrara S.
Giorgio ed ai Carabinieri di Battaglia Terme, la Soprintendenza ribadiva
l'ordine di sospensione dei lavori che, in effetti, cessavano a tale
data, come da comunicazione data con nota 4510 del 16.6.1993. In data 9.8.1993, scaduti inutilmente i termini posti
dall'art.20 della citata legge 1089/1939, conteggiati dalla data di
notifica del provvedimento sospensivo e non dall'effettiva sospensione
dei lavori, gli stessi venivano ripresi completando il nuovo volume fino
alla sua copertura. Il Ministero per i beni culturali, con nota
17.8.1993, n. 2384, In data 17.8.1993, con nota n. 6259, la
Soprintendenza trasmetteva a mezzo telefax gli schemi di vincolo al
Comune di Carrara S. Giorgio per la notifica alla proprietà
dell'immobile e ordinava ad entrambi la sospensione dei lavori a seguito
dell'imposizione del vincolo. I lavori vennero sospesi. Di tali fatti venne data comunicazione alla Procura
della Repubblica di Padova con nota in data 28.8.1993. 2. L’intimata Società Prestigio 2000 s.r.l. –
con un primo ricorso avanti al T.A.R. per il Veneto – ha impugnato
l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani con annesso
oratorio ed adiacenze, di cui al citato D.M. 14 luglio1993; con un
secondo ricorso, ha chiesto l’annullamento della nota n. 7914 del 3
maggio 1994, con la quale la competente Soprintendenza aveva sospeso
ogni parere sul progetto trasmesso, “in assenza del pronunciamento
dell’Autorità giudiziaria, circa le violazioni delle disposizioni
sospensive che hanno consentito il completamento..”. L’adito T.A.R., riuniti i ricorsi, ha respinto il
primo, concernente l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa
Grimani con annesso oratorio ed adiacenze, disposto con D.M. del 14
luglio1993, mentre ha accolto il secondo avverso la nota n. 7914 del 3
maggio 1994 della Soprintendenza di sospensione di ogni parere sul
progetto trasmesso. 3. Per quest’ultima parte, la sentenza è appellata
dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, per i seguenti motivi. Risulta erronea l'affermazione del T.A.R. per il
Veneto, secondo cui l'Amministrazione avrebbe illegittimamente omesso di
pronunciarsi sull'istanza ex art.18 della Soc. Prestigio 2000, in attesa
delle pronunce dell'Autorità giudiziaria. In via preliminare, nel merito della realizzazione
dell'opera, il provvedimento impugnato osservava come apparisse dubbia
la rispondenza dell'intervento agli stessi dettami del P.R.G. che
"per il nucleo storico preesistente l'edificio sul mapp. 83 del
F.g. 13 prevede criteri di intervento di risanamento conservativo, nonché
di restauro filologico, laddove, dell'impianto tipologico originario che
costituiva esso pure elemento tipologico attinente alle indicazioni di
piano, altro non resta che il muro su strada, peraltro compromesso nei
ritmi di aperture, nelle dimensioni delle stesse e nelle tipologie delle
medesime". In secondo luogo, il Soprintendente correttamente
sospendeva la decisione sull'istanza della società, mettendo in
evidenza che, a seconda del tenore delle decisioni giudiziarie che
venissero adottate con particolare riferimento ai lavori proseguiti pur
in pendenza di sospensione, potrebbe essere adottata da parte della
Soprintendenza una successiva pronuncia di contenuto diverso. Infatti, l'art.59 della legge 1089/1939 prevede
espressamente che il trasgressore delle disposizioni contenute negli
artt.18. e 20, oltre ad essere perseguibile penalmente, è soggetto
all'obbligo di riduzione in pristino, a proprie spese, della cosa, ove
possibile, ovvero, in caso contrario, al Il progetto presentato dalla Società Prestigio 2000
ai sensi dell'art.18, a seguito del vincolo proposto proprio per
impedirne la realizzazione, ovvero il completamento nell'ipotesi di una
rimessa in pristino dei luoghi, non può ottenere un parere che
prescinda dall'accertamento in sede penale dell'illegittimità del
comportamento della società a termini dell'art.59 e, in sede
amministrativa, della legittimità del vincolo imposto sul bene, posto
che l'ordine di sospensione dei lavori costituisce proprio una misura
cautelare preordinata alla tutela di quest'ultimo. D'altra parte risulterebbe del tutto contraddittorio
che la Soprintendenza autorizzasse il completamento e la rifinitura di
un'opera compiuta in violazione di un ordine di sospensione (e quindi in
situazione di reato), e successivamente, accertata la legittimità del
vincolo e la responsabilità della società per i lavori non ultimati
nelle rispettive sedi competenti, la stessa Soprintendenza ordinasse
alla Soc. Prestigio 2000 di ripristinare lo stato dell'immobile
anteriore all'inizio dei lavori. 4. La Società Prestigio 2000 s.r.l., non si è
costituita nella presente fase del giudizio. DIRITTO 1. L’intimata Società Prestigio 2000 s.r.l., con
distinti ricorsi avanti al T.A.R. per il Veneto, ha impugnato sia
l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa Grimani con annesso
oratorio ed adiacenze, di cui al citato D.M. 14 luglio1993, sia la nota
n. 7914 del 3 maggio 1994, con la quale la competente Soprintendenza
aveva sospeso ogni parere sul progetto trasmesso, “in assenza del
pronunciamento dell’Autorità giudiziaria, circa le violazioni delle
disposizioni sospensive che hanno consentito il completamento..”. L’adito T.A.R., riuniti i ricorsi, ha respinto il
primo, concernente l’imposizione del vincolo sul complesso di Villa
Grimani, mentre ha accolto il secondo avverso la citata nota della
Soprintendenza di sospensione di ogni parere sul progetto trasmesso. Per quest’ultima parte, la sentenza è appellata
dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, che ritiene erronee le
conclusioni del primo giudice, secondo cui l'Amministrazione avrebbe
illegittimamente omesso di pronunciarsi sull'istanza ex art.18 l. 1°
giugno 1939, n. 1089 della Soc. Prestigio 2000, in attesa delle pronunce
dell'Autorità giudiziaria, dovendo il Soprintendente limitarsi all'assentibilità,
o meno, delle modifiche richieste in relazione all'attuale stato di
fatto ed in relazione alle esigenze di tutela dell'immobile, fatte
palesi nel decreto di vincolo. 2. Il ricorso è infondato. 2.1. In via preliminare, vanno disattese le
argomentazioni della difesa erariale, in ordine alla dubbia conformità
urbanistica dei lavori previsti ed assentiti con regolare concessione
edilizia. Invero,
il diniego di autorizzazione non può fare riferimento alla disciplina
urbanistica, in ragione della diversità degli interessi tutelati,
dell'iter procedurale nonché delle autorità coinvolte nelle due
procedure. Il vincolo culturale, ove non implica di per sé
preclusione di qualsiasi attività edilizia, determina per l'interessato
soltanto l'onere di sottoporre il progetto all'esame della
soprintendenza per la necessaria autorizzazione e di sottostare alle
prescrizioni e limitazioni che questa In base all'art.18 della l. 1089/39, l'obbligo per i
privati proprietari di immobili di interesse storico ed artistico, di
sottoporre alla Soprintendenza i progetti delle opere che intendono
eseguire, al fine di ottenere l'approvazione, sorge solo dopo che
sull'immobile sia intervenuta l'imposizione del vincolo da parte del
Ministero. Prima che tale vincolo sia stato imposto, la Soprintendenza
può legittimamente disporre, com'è avvenuto nella fattispecie, la
temporanea sospensione dei lavori ma la relativa ordinanza perde la
propria efficacia se nei 60 giorni successivi alla sua adozione, il
Ministero non provvede a notificare agli interessati l'imposizione del
vincolo. Come riferisce la stessa amministrazione appellante,
alla data di comunicazione del vincolo – trasmessa il 17 agosto 1993
-, il provvedimento di sospensione dei lavori era decaduto, e quindi
doveva intendersi revocato e privo di effetti, ai sensi dell’art. 20,
ultimo comma, l. n. 1089/39; dall’altro, i volumi erano completati
fino alla copertura. In tale contesto, dopo la comunicazione
dell’imposizione del vincolo, la società intimata ha richiesto il
nulla-osta ex l. n. 1089/39. Sull’istanza, l’amministrazione ha sospeso ogni
determinazione, in attesa della definizione del giudizio penale,
attivato per la pretesa violazione dell’ordine di sospensione dei
lavori. Ad avviso del Collegio, la circostanza non è
ostativa all’emissione – positiva o negativa – del parere
richiesto, stante l’autonomia dell’azione penale rispetto al
procedimento autorizzativo, il cui oggetto è circoscritto alla verifica
della compatibilità dei lavori eseguiti alle esigenze di tutela
dell'immobile, fatte palesi nel decreto di vincolo di esclusiva
competenza amministrativa. Inoltre, va osservato che l’amministrazione non ha
adottato alcun provvedimento, ai sensi dell'art. 59 l. 1° giugno 1939
n. 1089, in base al quale, alla trasgressione delle disposizioni
contenute negli artt.11, 12, 13, 18, 19, 20, consegue l'obbligo della
riduzione in pristino o del pagamento di una sanzione pecuniaria. Restano salvi gli ulteriori ed eventuali
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, circa la mancata sospensione
dei lavori, il cui esito sfavorevole ricade sulla società appellata. 3. Per le considerazioni svolte, il ricorso va
respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Le spese del presente grado di giudizio possono
compensarsi integralmente tra le parti. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale,
Sezione Sesta, rigetta il ricorso in epigrafe specificato, con
conseguente conferma della sentenza impugnata. Spese compensate. Ordina che la presente
decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa; Così deciso in Roma, nella camera
di consiglio tenutasi il giorno 12 giugno 2001, presso la sede del
Consiglio di Stato, con l’intervento dei signori: Giovanni RUOPPOLO
Presidente Calogero
PISCITELLO
Consigliere Chiarenza MILLEMAGGI COGLIANI
Consigliere Pietro FALCONE
Consigliere Est. Giuseppe
ROMEO
Consigliere Presidente Consigliere
Segretario DEPOSITATA IN SEGRETERIA il..................................... (Art. 55, L.27/4/1982, n.186) |