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Consiglio di Stato 2559/2001 |
Consiglio
di Stato Adunanza
della Sezione SECONDA 27 febbraio 2002 N.
Sezione 2559 /2001 La Sezione _______________ OGGETTO Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti Ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica in data 8 settembre 1998 proposto dai sigg.ri Raffaello
Raggi, Mario Raggi e Romano Picchi contro il Comune di Porcari per
l’annullamento del provvedimento di diniego di concessione edilizia 9
maggio 1998. Vista la
relazione in data 17 dicembre
2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, (Dir.ne Gen.le
coordinamento territoriale), con la quale si chiede il parere di questo
Consiglio sul ricorso straordinario proposto il 9 settembre 1998 dai
sigr.ri Raffaello Maggi, Mario Raggi e Romano Picchi, rappresentati e
difesi dall’avv.
Duccio Traina e presso il medesimo domiciliati in Firenze, Via A. La
Marmora n. 14, contro il Comune di Porcari, per l’annullamento del
diniego di concessione edilizia di cui al provvedimento 9 maggio 1998,
nonché del previo parere espresso dalla Commissione edilizia nella seduta
del 6 maggio 1998. d.t.m. Esaminati
gli atti e udito il relatore estensore cons. Vincenzo Borea; PREMESSO I
ricorrenti espongono: di essere
proprietari di un terreno in Comune di Porcari classificato dal vigente
P.d.F. in parte come zona industriale e in parte come zona agricola; che nel 1990
il precedente proprietario aveva presentato domanda di concessione
(successivamente rinunciata) per la realizzazione di un fabbricato
industriale ad uso magazzino sul terreno de quo, ottenendo i pareri
favorevoli dell’Ufficio tecnico comunale e della Commissione edilizia,
pur rilevandosi che nell’allegata planimetria risulta previsto un
accesso al lotto a mezzo di nuova strada privata sita in zona agricola; che in data
8 ottobre 1997 i ricorrenti presentavano nuova domanda di concessione
sulla base del medesimo progetto di cui sopra, e che, stante l’inerzia
della P.A., in data 21 marzo 1998 notificavano atto di diffida a
provvedere ai sensi dell’art. 2 comma 60 punti 4 e 5 L. 23 dicembre 1996
n. 662, seguito poi, in data 10 aprile 1998, perdurando l’inerzia del
Comune, da istanza al Presidente della Provincia di nomina di un
commissario ad acta ai sensi del punto 6 del cit. art. 2 comma 60 L. n.
662/96; che il
Comune solo a questo punto, e tardivamente, dapprima ha chiesto documenti
integrativi, prontamente forniti, e infine ha adottato l’atto impugnato
(8 maggio 1998), sul rilievo che l’accesso al lotto previsto nella
domanda sarebbe in contrasto con le previsioni dello strumento
urbanistico. Si deduce: a)
violazione art. 2 comma 60 punti 5 e 6 L. n. 662/96 e art. 13 L.R.T. 30
giugno 1984 n. 41. Trascorsi i
termini previsti dalla normativa ricordata, e una volta richiesto
l’intervento sostitutivo della Regione (in Toscana della Provincia, ex
L.R. n. 41/84 cit.), il Comune perde il potere di provvedere a favore
dell’autorità superiore. b) eccesso
di potere per carenza di motivazione e contraddittorietà manifesta. Il
progetto presentato dai ricorrenti è identico a quello già
favorevolmente a suo tempo esaminato, restando quindi immotivato e
contraddittorio il diniego opposto. Inoltre non è dato rintracciare nello
strumento urbanistico la previsione che impedirebbe di accedere al lotto
così come previsto dal progetto. c)
violazione artt. 1 e 4 L. 28 gennaio 1977 n. 10. Sviamento di potere. Il riferimento alla mancanza di un idoneo passo carrabile posto a base dell’atto impugnato è sviato e contra legem, dato che tale profilo, ai sensi delle disposizioni citate, esula dalla valutazione che il Comune deve compiere per addivenire al rilascio della concessione, mentre la domanda presentata appare conforme al P.d.F., che per il lotto in questione prevede l’edificabilità a fini industriali. Tanto è vero che il Comune non è in grado di indicare né le disposizioni di piano né le norme con le quali contrasterebbe il progetto de quo. Del resto,
la giurisprudenza ritiene legittima la concessione a favore di un lotto
intercluso, in attesa che l’interessato chieda e ottenga la costituzione
di una servitù di passaggio. CONSIDERATO: Come si è
precisato in premessa, il diniego di rilascio, da parte del Comune di
Porcari (con atto del 9 maggio 1998), della concessione edilizia richiesta
dai ricorrenti ed ora oggetto di impugnazione è motivato sul rilievo che
"l’accesso al lotto previsto nella domanda….risulta in contrasto
con le previsioni dello strumento urbanistico vigente". E ciò in
quanto, come risulta in atti, il detto accesso è previsto da una strada
vicinale esistente mediante una nuova strada privata sita in zona
agricola. Ciò
premesso, non appare innanzi tutto condivisibile, in quanto per un verso
infondata e per un altro verso irrilevante, la doglianza mossa nel primo
mezzo con la quale si denuncia l’incompetenza o carenza di potere a
provvedere del Comune, per il fatto che i ricorrenti, trascorsi
inutilmente i termini all’uopo previsti dall’art. 2 comma 60 L. 23
dicembre 1996 n. 662 a decorrere dalla presentazione
della domanda di concessione (8 ottobre 1997), previo rituale atto di
diffida, notificato in data 21 marzo 1998, avevano chiesto al Presidente
della Provincia (competente in materia in Toscana, ai sensi della L.R. n.
41/84) di nominare un commissario ad acta (10 aprile 1998), con ciò, a
giudizio dei ricorrenti, venendo meno, appunto, il potere di provvedere
del Comune. Come
osserva il Comune nelle sue controdeduzioni, due sono i presupposti che
abilitano, ai sensi dell’art. 4 D.L. 5 ottobre 1993 n. 398, conv. in L.
4 dicembre 1993 n. 493, nel testo sostituito dall’art. 2 comma 60 L. n.
662/96, il soggetto richiedente la concessione edilizia a spostare la
competenza a provvedere dal Comune all’autorità sovraordinata, previa
diffida, e cioè l’inerzia ingiustificata del Comune e la conformità
alle prescrizioni degli strumenti urbanistici. Quanto al primo aspetto, è
sufficiente considerare che nella specie, come risulta in atti, la
documentazione presentata era incompleta, come più volte segnalato al
tecnico firmatario dell’istanza, tanto è vero che la Commissione
edilizia, nella seduta del 25 marzo 1998, e cioè ben prima che i
ricorrenti chiedessero al Presidente della Provincia di Lucca di nominare
un commissario ad acta, si pronunciava, appunto, per un rinvio
dell’esame richiestole per incompletezza della documentazione, e di ciò
aveva reso edotti i ricorrenti il Comune con nota 9 aprile 1998, e cioè
sempre in data anteriore alla richiesta di nomina di un commissario ad
acta (10 aprile
1998). Non potendosi quindi imputare il ritardo nel provvedere ad inerzia
del Comune, bensì ad un inadempimento degli stessi ricorrenti (che solo
in data 28 aprile risultano aver presentato la documentazione richiesta),
si ritiene doversi escludere che nella fattispecie l’inoltro al
Presidente della Provincia della domanda di nomina di un commissario ad
acta abbia spogliato il Comune della
competenza a pronunciarsi sulla domanda presentata (pronuncia avvenuta, si
ripete, in data 8 maggio 1998, su conforme parere della commissione
edilizia del 6 maggio 1998). Quanto poi
all’altro presupposto, consistente, come si è detto, nella conformità
del progetto alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi,
previsto espressamente dall’ art. 4 comma 5 del cit. D.L. n. 398/93,
appare evidente che la soluzione della censura in esame, attinente, come
detto, su di un piano formale, all’asserito venir meno della competenza
del Comune a provvedere, presuppone
necessariamente che, in via prioritaria (e, a ben vedere, assorbente) si
accerti se nella specie il progetto sia o meno, appunto, nella sostanza,
conforme alle prescrizione di piano: solo siffatto accertamento, infatti,
consentirebbe di verificare se, sul piano procedurale, dal punto di vista
che qui interessa, il Comune sia stato o meno spogliato del potere di
provvedere a seguito della richiesta di nomina di un commissario ad acta. Si deve
quindi passare all’esame della censura, d’ordine sostanziale,
contenuta nel terzo mezzo, con la quale si denuncia l’illegittimità
dell’atto impugnato per il fatto che l’affermazione posta a base del
diniego, e cioè l’inidoneità dell’accesso carrabile al lotto,
esulerebbe dalle valutazioni che il Comune è chiamato a operare in sede
di esame di domande di concessione. La censura
appare fondata. E’
pacifico che il progetto presentato ( relativo alla costruzione di un
magazzino in un lotto di terreno destinato ad uso industriale) è
conforme, in sé considerato, alle previsioni di piano (P.d.F. vigente). Giustamente
perciò i ricorrenti richiamano l’art. 4 della L. 28 gennaio 1977 n. 10,
in base al quale la concessione è rilasciata in conformità agli
strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi, per trarne la conseguenza
che l’assumere a presupposto del diniego un elemento estraneo qual’è
la viabilità di accesso al lotto sul
quale si chiede di costruire esula dai poteri assentiti al Comune dalla
legge. Invero, poiché le norme tecniche d’attuazione, in atti,
all’art. 18, si limitano a prevedere, per le zone D.1.1, la destinazione
ad insediamenti industriali e artigianali, la procedura d’intervento,
nonché l’indice di fabbricabilità,
l’altezza e i distacchi, senza specificare alcunché sulla viabilità di
accesso, hanno buon gioco i ricorrenti a sostenere l’illegittimità
della ragione addotta a sostegno dell’impugnato diniego. D’altra
parte, come si osserva, l’assentimento della concessione edilizia non
potrebbe essere impedito nemmeno nel caso di fondo intercluso, posto che
la mancata previsione, nello strumento
urbanistico, di strade pubbliche attigue ad un fondo, se non preclude
l’attività di edificazione ai proprietari dei fondi vicini che vi si
interpongono, consente peraltro al proprietario del fondo intercluso di
ottenere, in via consensuale o giudiziale, la costituzione di una servitù
di passaggio
ai sensi dell’art. 1051 c.c., non essendo di ostacolo la edificazione
dei fondi vicini, atteso il carattere non assoluto della esenzione
considerata dall’ultimo comma dell’art. predetto (cfr. Cass. Civ., II
Sez., 9 febbraio 1980 n. 908). Inoltre,
non va trascurato il fatto che lo stesso Comune interessato, nel
pronunciarsi a suo tempo su identico progetto presentato dall’allora
(1991) proprietario del lotto in questione, si era espresso,
contrariamente a quanto affermato
dal Comune nelle sue controdeduzioni, in modo sostanzialmente favorevole
(l’interessato aveva poi formalmente rinunciato alla relativa pratica
edilizia). Infatti, dopo una relazione dell’ufficio tecnico (14 novembre
1991), in cui si affermava che era da valutare se l’intervento poteva
essere consentito, in ragione del previsto accesso al lotto mediante
strada privata in zona
agricola, la commissione edilizia (22 novembre 1991 esprimeva parere
favorevole "con le prescrizioni di cui all’istruttoria". Ma è
da ritenere che la condizione apposta non riguardi le modalità di accesso
al lotto, alle quali mal si collega il termine "prescrizioni",
bensì, più propriamente, gli adempimenti indicati, nell’ultima parte
della relazione tecnica, come necessari per ottenere la concessione, e cioè
la produzione di "un’indagine geologica - geotecnica definitiva e
il nulla osta del genio civile per le opere da eseguire lungo l’argine
del rio Palla". Di qui la
fondatezza anche della censura di contraddittorietà dedotta con il
secondo mezzo. In
definitiva la Sezione ritiene che il ricorso debba essere accolto. PQM esprime
parere che il ricorso debba essere accolto. Visto IL
PRESIDENTE DELLA SEZIONE L’ESTENSORE (Raffaele
Iannotta) (Vincenzo Borea) La
Segretaria d’Adunanza (Paola
Sgreccia) Per
estratto del verbale IL
DIRIGENTE DELLA SEGRETERIA (Elio
Peduto)
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