REPUBBLICA
ITALIANA
REPUBBLICA
ITALIANA
IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente
decisione
sul ricorso in appello n.
7755/1999, proposto dall’ Alta Valnerina, s.r.l., in
persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti
F. Braghiero Magrone e V. Brandimarte, elettivamente domiciliata
presso il primo in Roma, via G. Bettolo n.4;
CONTRO
Comune di Norcia , in persona del Sindaco p.t., rappr.
e dif. dall’avv.to L. Migliorini, elettivamente domiciliato in Roma,
via G. B. Morgagni n.2/a (presso avv. U. Segatrelli);
e
nei confronti
del
Centro commerciale Norcia uno, s.r.l., non costituitosi;
per
la riforma
della
sentenza del T.A.R. Umbria n. 326 del 13.1.1999 (depositata il
29.4.1999),
con la quale sono stati riuniti e respinti
due ricorsi proposti dalla
società Alta Valnerina;
Visto l’atto di appello con i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune;
Viste le memorie difensive;
Visti gli atti tutti della causa;
Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.2239 del
12.10.1999;
Vista la decisione interlocutoria n. 4234/2001;
Alla pubblica udienza del 4.12.2001, relatore il Cons.
Cerreto. Nessuno comparso per le parti.
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto.
FATTO
Con l’appello in epigrafe, la società Alta Valnerina ha
fatto presente che era proprietaria di un immobile sito in Norcia
costruito sui terreni distinti al foglio 140, particelle 6,195 e 252;
che tale fabbricato era stato realizzato in virtù delle concessioni
edilizie n.1810/84 e 3162/87; che tali particelle confinavano con il
terreno individuato alla particella n. 328 (ex 104) dello stesso foglio,
che era in possesso della F.lli Fares s.n.c.; che la Ditta Fares aveva
realizzato sul terreno confinante con quello della società appellante
un immobile ad uso commerciale in virtù della concessione edilizia
n.2252/86; che la Ditta Fares, poiché al momento della richiesta della
concessione edilizia non aveva la proprietà del terreno, aveva
presentato al comune di Norcia una scrittura privata di compravendita
tra la Società Spoletina e la medesima nonché il verbale di immissione
in possesso del 4.3.1985, documenti che il comune di Norcia aveva
ritenuto sufficienti per il rilascio della concessione; che intanto la
Fares, non avendo potuto redigere l’atto pubblico di trasferimento del
terreno, era stata costretta a citare in giudizio in data 3.11.1992
presso il Tribunale di Perugia il Ministero delle finanze e la società
Spoletina al fine di ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c., causa
tuttora pendente con il n. 6734/92 R.G.; che nell’anno 1995 l’appellante e la società Fares
avevano chiesto al Comune di Norcia una concessione edilizia per
costruire un edificio di collegamento tra i fabbricati esistenti di cui
uno appartenente alla Valnerina e l’altro alla Fares, poi rilasciata
in data 4.10.1995 con il n.5433; che successivamente il Comune, su
sollecitazione del Centro commerciale Norcia, disponeva in data
12.1.1996 l’annullamento di quest’ultima concessione con la
considerazione che confrontando l’elaborato grafico allegato al
progetto con la documentazione catastale era risultato che
contrariamente a quanto rappresentato la costruzione ampliata non
ricadrebbe interamente sulla particella 6 del foglio 140 ma ricadrebbe
in parte anche sulla particella 328 dello stesso foglio 140, per cui vi
era stata un’alterata rappresentazione grafica non corrispondente alla
realtà dello stato dei luoghi; che prima dell’intervento repressivo
del comune aveva realizzato una buona parte dei lavori, tanto è vero
che la superficie realizzata veniva adibita ad esercizio commerciale;
che avverso il provvedimento di annullamento aveva proposto ricorso al
TAR Umbria; che nelle more del giudizio il Comune di Norcia
aveva adottato ordinanza sindacale di sospensione
dell’autorizzazione commerciale in relazione alla ritenuta natura
abusiva dell’immobile ove tale attività veniva esercitata; che anche
avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso al TAR Umbria, il quale
con la sentenza appellata, previa attività di verificazione, aveva
respinto entrambi i ricorsi.
Ha rilevato che detta sentenza era erronea ed ingiusta in
quanto:
-era stato travisato l’indirizzo giurisprudenziale in base
al quale si riteneva legittimato alla richiesta di concessione edilizia
non solo il proprietario ma anche colui che avesse un possesso
qualificato (Cons. di Stato, sez. V n.718 del 18.6.1996), il che nella
specie si verificava puntualmente in quanto la Fares aveva un contratto
preliminare di acquisto del terreno
ove era ubicato l’immobile ed il possesso dell’immobile
stesso;
-non era stato valutato dal TAR il vizio di carenza di
motivazione dell’annullamento, atteso che l’incompleta o inesatta
rappresentazione dello stato dei luoghi non viziava di per sé la
concessione edilizia, in mancanza di violazioni sostanziali della
normativa urbanistica;
-nella specie la carenza progettuale era ininfluente, in
quanto la concessione edilizia in contestazione era stata rilasciata non
solo all’appellante ma anche alla società Fares, che aveva il il
possesso della particella 328;
-rispetto a tale particella la Fares d’altra parte aveva
conseguito il rilascio della concessione edilizia nel 1985 proprio sulla
base di un possesso qualificato (preliminare di vendita e verbale di
immissione in possesso), che ora non poteva più considerarsi tale;
-comunque occorreva sospendere il giudizio in attesa
dell’esito del giudizio civile instaurato presso il Tribunale civile
di Perugia;
-l’intervento ad opponendum del Centro commerciale Norcia
doveva essere dichiarato inammissibile dal TAR nel ricorso n.288/96, in
quanto l’interesse fatto valere dall’interveniente era ricollegabile
non ad aspetti urbanistici ma di
carattere commerciale;
-era illegittima anche la sospensione dell’autorizzazione
al commercio in quanto adottata dopo che il TAR Umbria aveva accolto
l’istanza cautelare;
-la decisione del TAR era criticabile anche in relazione alla
statuizione in ordine alla condanna alle spese, trattandosi di questione
dubbia.
Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto
dell’appello.
Ha rilevato che in caso di rappresentazione grafica non
corrispondente alla realtà dei luoghi la misura dell’autotutela era
atto dovuto; che a seguito della verificazione disposta dal TAR era
emerso che la particella 328 del foglio 140, su cui veniva parzialmente
ad insistere il nuovo fabbricato, faceva parte del demanio dello Stato
ed era ininfluente il giudizio civile
in corso.
Con decisione n.
4234/2001, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, che non
risultano adempiuti.
Alla pubblica udienza del 4.12.2001, il ricorso è passato in
decisione.
DIRITTO
1.Con sentenza T.A.R. Umbria n. 326 del 29.4.1999 sono stati riuniti e respinti i due
ricorsi proposti dalla
società Alta Valnerina avverso, rispettivamente l’ordinanza del
Sindaco del comune di Norcia in data 12.1.1996 di annullamento della
concessione edilizia n.5433/95 e l’ordinanza del medesimo Sindaco in
data 21.11.1996 di sospensione dell’autorizzazione commerciale.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Alta
Valnerina.
2.L’appello è fondato nei limiti di seguito indicati.
Merita adesione la censura di difetto di istruttoria e di
motivazione con riferimento al provvedimento di annullamento
d’ufficio.
2.1.Il Comune di Norcia, con ordinanza sindacale in data
12.1.1996, su sollecitazione della società Centro commerciale Norcia 1,
ha proceduto all’annullamento d’ufficio della concessione edilizia
in sanatoria n.5433 del 4.10.1995 rilasciata alla società Alta
Valnerina ed alla società F.lli Fares in quanto, contrariamente a
quanto riportato nell’allegato grafico allegato al progetto, la
costruzione ampliata ricadrebbe non interamente
sulla particella 6 del foglio 140 ma in parte anche sulla
particella 128 dello stesso foglio 140.
2.2.Il TAR, precisato che la situazione possessoria vantata
dalla società F.lli Fares non poteva considerarsi titolo idoneo per
legittimare la conservazione della concessione edilizia n.5433/1995, ha
ritenuto legittimo il provvedimento di autotutela sulla base della
normativa urbanistica ed edilizia genericamente
richiamata ed in particolare in relazione alla disposizione
dell’art. 22 lett. a) del regolamento edilizio comunale .
Quest’ultima disposizione
confermerebbe ad avviso del TAR la legittimità dell’esercizio
del potere di autotutela in presenza di progetti edilizi approvati in
sanatoria e poi riconosciuti falsi e/o non rispondenti al vero per
inesattezze e/o omissioni ascrivibili agli interessati.
Nella specie, la ricorrente -prosegue il TAR- aveva omesso di
precisare che il progettato edificio ricadeva anche sulla particella
n.328 (come era risultato dalla verificazione disposta dal TAR stesso),
che fra l’altro non poteva considerarsi pacificamente di proprietà
della società Fares.
2.3.Al riguardo si osserva che con riferimento alla
particella 328 (ex 104) del foglio 140 risulta attualmente ancora
pendente presso il Tribunale civile
di Perugia con il n. 6734/92 R.G la controversia tra la società Fares,
il Ministero delle finanze e la società Spoletina al fine di
accertare il soggetto proprietario dell’area. Né è stata adempiuta
la specifica decisione istruttoria di questa Sezione
n. 4234/2001 per conoscere se la particella n.328 apparteneva o
meno al demanio statale. per cui se ne deve desumere la perdurante
incertezza al riguardo.
2.4.La
situazione era senz’altro
ancora più incerta al
12.1.1996, data di adozione del provvedimento di annullamento
d’ufficio, che è stato emanato sul mero presupposto di un’erronea
rappresentazione grafica dello stato dei luoghi, senza accertare se tale alterazione
fosse in qualche modo imputabile ai richiedenti e principalmente la
rilevanza di essa.
Invero, non può condividersi nella sua assolutezza il
presupposto su cui si fonda il provvedimento di annullamento e la
sentenza del TAR in base al quale qualsiasi inesattezza nella
rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del richiedente la
concessione edilizia verrebbe a rendere illegittima la concessione
stessa, dovendosi trattare invece di una divergenza significativa.
Qualora gli organi comunali avessero effettuato indagini più
approfondite avrebbero accertato che possessore dell’area relativa
alla particella 328 era la società F.lli Fares (salvo l’esito del
giudizio pendente presso il Tribunale civile di Perugia), che insieme
alla società Alta Valnerina costituiva l’altro richiedente la
concessione annullata.
La valutazione di tale situazione, che è stata del tutto
trascurata, doveva essere
operata dagli organi comunali prima di determinarsi per l’annullamento
d’ufficio. Né tale valutazione poteva essere effettuata direttamente
dal TAR, come invece nel
caso in esame era avvenuto, trattandosi di aspetti tecnico-discrezionali
rimessi all’Amministrazione.
3.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto.
Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, deve
essere accolto il ricorso originario n.288/96, con l’annullamento del
provvedimento impugnato.
Per l’effetto, fondandosi la sospensione
dell’autorizzazione commerciale sulla ritenuta natura abusiva
dell’immobile, deve essere accolto anche il ricorso n.143/97, con
l’annullamento del provvedimento impugnato.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi
tra le parti.
Le spese per la
verificazione effettuata in primo grado vanno imputate in parti uguali
al Comune ed alla Società appellante.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)
Accoglie
l’appello indicato in epigrafe nei limiti indicati in motivazione.
Spese
di giudizio compensate.
Le
spese della verificazione effettuata in primo grado sono imputate in
parti uguali alla società appellante ed al Comune.
Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2001
con l’intervento dei Signori:
Claudio
Varrone
Presidente
Giuseppe
Farina
Consigliere
Paolo
Buonvino
Consigliere
Goffredo
Zaccardi
Consigliere
Aniello
Cerreto
Consigliere rel. est.
L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to Aniello Cerreto
f.to Claudio Varrone
IL
SEGRETARIO
f.to
Luciana Franchini
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il.......................
25/03/2002..........................
(Art.
55, L. 27/4/1982, n. 186)
IL
DIRIGENTE
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