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Consiglio di Stato 1810/2002

                                                                           

                             

REPUBBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

decisione

sul ricorso in appello  n. 7755/1999, proposto dall’ Alta Valnerina, s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappr. e dif. dagli avv.ti  F. Braghiero Magrone e V. Brandimarte, elettivamente domiciliata presso il primo in Roma, via G. Bettolo n.4;

CONTRO

Comune di Norcia , in persona del Sindaco p.t., rappr. e dif. dall’avv.to L. Migliorini, elettivamente domiciliato in Roma, via G. B. Morgagni n.2/a (presso avv. U. Segatrelli);

e nei confronti

del Centro commerciale Norcia uno, s.r.l., non costituitosi;

 

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Umbria n. 326 del 13.1.1999 (depositata il 29.4.1999), con la quale sono stati riuniti e respinti  due ricorsi proposti  dalla società Alta Valnerina;

Visto l’atto di appello con i relativi allegati;

Visti l’atto di costituzione in giudizio del Comune;

Viste le memorie difensive;

Visti gli atti tutti della causa;

Vista l’ordinanza cautelare di questa Sezione n.2239 del 12.10.1999;

Vista la decisione interlocutoria n. 4234/2001;

Alla pubblica udienza del 4.12.2001, relatore il Cons. Cerreto. Nessuno comparso per le parti.

 Ritenuto e considerato in fatto e in diritto.

 

FATTO

Con l’appello in epigrafe, la società Alta Valnerina ha fatto presente che era proprietaria di un immobile sito in Norcia costruito sui terreni distinti al foglio 140, particelle 6,195 e 252; che tale fabbricato era stato realizzato in virtù delle concessioni edilizie n.1810/84 e 3162/87; che tali particelle confinavano con il terreno individuato alla particella n. 328 (ex 104) dello stesso foglio, che era in possesso della F.lli Fares s.n.c.; che la Ditta Fares aveva realizzato sul terreno confinante con quello della società appellante un immobile ad uso commerciale in virtù della concessione edilizia n.2252/86; che la Ditta Fares, poiché al momento della richiesta della concessione edilizia non aveva la proprietà del terreno, aveva presentato al comune di Norcia una scrittura privata di compravendita tra la Società Spoletina e la medesima nonché il verbale di immissione in possesso del 4.3.1985, documenti che il comune di Norcia aveva ritenuto sufficienti per il rilascio della concessione; che intanto la Fares, non avendo potuto redigere l’atto pubblico di trasferimento del terreno, era stata costretta a citare in giudizio in data 3.11.1992 presso il Tribunale di Perugia il Ministero delle finanze e la società Spoletina al fine di ottenere una sentenza ex art. 2932 c.c., causa tuttora pendente con il n. 6734/92 R.G.;  che nell’anno 1995 l’appellante e la società Fares avevano chiesto al Comune di Norcia una concessione edilizia per costruire un edificio di collegamento tra i fabbricati esistenti di cui uno appartenente alla Valnerina e l’altro alla Fares, poi rilasciata in data 4.10.1995 con il n.5433; che successivamente il Comune, su sollecitazione del Centro commerciale Norcia, disponeva in data 12.1.1996 l’annullamento di quest’ultima concessione con la considerazione che confrontando l’elaborato grafico allegato al progetto con la documentazione catastale era risultato che contrariamente a quanto rappresentato la costruzione ampliata non ricadrebbe interamente sulla particella 6 del foglio 140 ma ricadrebbe in parte anche sulla particella 328 dello stesso foglio 140, per cui vi era stata un’alterata rappresentazione grafica non corrispondente alla realtà dello stato dei luoghi; che prima dell’intervento repressivo del comune aveva realizzato una buona parte dei lavori, tanto è vero che la superficie realizzata veniva adibita ad esercizio commerciale; che avverso il provvedimento di annullamento aveva proposto ricorso al TAR Umbria; che nelle more del giudizio il Comune di Norcia  aveva adottato ordinanza sindacale di sospensione dell’autorizzazione commerciale in relazione alla ritenuta natura abusiva dell’immobile ove tale attività veniva esercitata; che anche avverso tale ordinanza aveva proposto ricorso al TAR Umbria, il quale con la sentenza appellata, previa attività di verificazione, aveva respinto entrambi i ricorsi.

Ha rilevato che detta sentenza era erronea ed ingiusta in quanto:

-era stato travisato l’indirizzo giurisprudenziale in base al quale si riteneva legittimato alla richiesta di concessione edilizia non solo il proprietario ma anche colui che avesse un possesso qualificato (Cons. di Stato, sez. V n.718 del 18.6.1996), il che nella specie si verificava puntualmente in quanto la Fares aveva un contratto preliminare di acquisto del terreno  ove era ubicato l’immobile ed il possesso dell’immobile stesso;

-non era stato valutato dal TAR il vizio di carenza di motivazione dell’annullamento, atteso che l’incompleta o inesatta rappresentazione dello stato dei luoghi non viziava di per sé la concessione edilizia, in mancanza di violazioni sostanziali della normativa urbanistica;

-nella specie la carenza progettuale era ininfluente, in quanto la concessione edilizia in contestazione era stata rilasciata non solo all’appellante ma anche alla società Fares, che aveva il il possesso della particella 328;

-rispetto a tale particella la Fares d’altra parte aveva conseguito il rilascio della concessione edilizia nel 1985 proprio sulla base di un possesso qualificato (preliminare di vendita e verbale di immissione in possesso), che ora non poteva più considerarsi tale;

-comunque occorreva sospendere il giudizio in attesa dell’esito del giudizio civile instaurato presso il Tribunale civile  di Perugia;

-l’intervento ad opponendum del Centro commerciale Norcia doveva essere dichiarato inammissibile dal TAR nel ricorso n.288/96, in quanto l’interesse fatto valere dall’interveniente era ricollegabile non ad aspetti urbanistici ma  di carattere commerciale;

-era illegittima anche la sospensione dell’autorizzazione al commercio in quanto adottata dopo che il TAR Umbria aveva accolto l’istanza cautelare;

-la decisione del TAR era criticabile anche in relazione alla statuizione in ordine alla condanna alle spese, trattandosi di questione dubbia.

Costituitosi in giudizio, il Comune ha chiesto il rigetto dell’appello.

Ha rilevato che in caso di rappresentazione grafica non corrispondente alla realtà dei luoghi la misura dell’autotutela era atto dovuto; che a seguito della verificazione disposta dal TAR era emerso che la particella 328 del foglio 140, su cui veniva parzialmente ad insistere il nuovo fabbricato, faceva parte del demanio dello Stato ed era ininfluente il giudizio  civile in corso.

Con  decisione n. 4234/2001, questa Sezione ha disposto incombenti istruttori, che non risultano adempiuti.

Alla pubblica udienza del 4.12.2001, il ricorso è passato in decisione.

DIRITTO

1.Con sentenza T.A.R. Umbria  n. 326 del 29.4.1999 sono stati riuniti e respinti i due ricorsi proposti  dalla società Alta Valnerina avverso, rispettivamente l’ordinanza del Sindaco del comune di Norcia in data 12.1.1996 di annullamento della concessione edilizia n.5433/95 e l’ordinanza del medesimo Sindaco in data 21.11.1996 di sospensione dell’autorizzazione commerciale.

Avverso detta sentenza ha proposto appello la società Alta Valnerina.

2.L’appello è fondato nei limiti di seguito indicati.

Merita adesione la censura di difetto di istruttoria e di  motivazione con riferimento al provvedimento di annullamento d’ufficio.

2.1.Il Comune di Norcia, con ordinanza sindacale in data 12.1.1996, su sollecitazione della società Centro commerciale Norcia 1, ha proceduto all’annullamento d’ufficio della concessione edilizia in sanatoria n.5433 del 4.10.1995 rilasciata alla società Alta Valnerina ed alla società F.lli Fares in quanto, contrariamente a quanto riportato nell’allegato grafico allegato al progetto, la costruzione ampliata ricadrebbe non interamente  sulla particella 6 del foglio 140 ma in parte anche sulla particella 128 dello stesso foglio 140.

2.2.Il TAR, precisato che la situazione possessoria vantata dalla società F.lli Fares non poteva considerarsi titolo idoneo per legittimare la conservazione della concessione edilizia n.5433/1995, ha ritenuto legittimo il provvedimento di autotutela sulla base della normativa urbanistica ed edilizia genericamente  richiamata ed in particolare in relazione alla disposizione dell’art. 22 lett. a) del regolamento edilizio comunale .

Quest’ultima disposizione  confermerebbe ad avviso del TAR la legittimità dell’esercizio del potere di autotutela in presenza di progetti edilizi approvati in sanatoria e poi riconosciuti falsi e/o non rispondenti al vero per inesattezze e/o omissioni ascrivibili agli interessati.

Nella specie, la ricorrente -prosegue il TAR- aveva omesso di precisare che il progettato edificio ricadeva anche sulla particella n.328 (come era risultato dalla verificazione disposta dal TAR stesso), che fra l’altro non poteva considerarsi pacificamente di proprietà della società Fares.

2.3.Al riguardo si osserva che con riferimento alla particella 328 (ex 104) del foglio 140 risulta attualmente ancora pendente presso il Tribunale  civile di Perugia con il n. 6734/92 R.G la controversia tra la società Fares,  il Ministero delle finanze e la società Spoletina al fine di accertare il soggetto proprietario dell’area. Né è stata adempiuta la specifica decisione istruttoria di questa Sezione  n. 4234/2001 per conoscere se la particella n.328 apparteneva o meno al demanio statale. per cui se ne deve desumere la perdurante incertezza al riguardo.

 2.4.La situazione era  senz’altro ancora più  incerta al 12.1.1996, data di adozione del provvedimento di annullamento d’ufficio, che è stato emanato sul mero presupposto di un’erronea rappresentazione grafica  dello stato dei luoghi, senza accertare se tale alterazione fosse in qualche modo imputabile ai richiedenti e principalmente la rilevanza di essa.

Invero, non può condividersi nella sua assolutezza il presupposto su cui si fonda il provvedimento di annullamento e la sentenza del TAR in base al quale qualsiasi inesattezza nella rappresentazione dello stato dei luoghi da parte del richiedente la concessione edilizia verrebbe a rendere illegittima la concessione stessa, dovendosi trattare invece di una divergenza significativa.

Qualora gli organi comunali avessero effettuato indagini più approfondite avrebbero accertato che possessore dell’area relativa alla particella 328 era la società F.lli Fares (salvo l’esito del giudizio pendente presso il Tribunale civile di Perugia), che insieme alla società Alta Valnerina costituiva l’altro richiedente la concessione annullata.

La valutazione di tale situazione, che è stata del tutto trascurata, doveva  essere operata dagli organi comunali prima di determinarsi per l’annullamento d’ufficio. Né tale valutazione poteva essere effettuata direttamente dal TAR,  come invece nel caso in esame era avvenuto, trattandosi di aspetti tecnico-discrezionali rimessi all’Amministrazione.

3.Per quanto considerato, l’appello deve essere accolto.

Di conseguenza, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso originario n.288/96, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

Per l’effetto, fondandosi la sospensione dell’autorizzazione commerciale sulla ritenuta natura abusiva dell’immobile, deve essere accolto anche il ricorso n.143/97, con l’annullamento del provvedimento impugnato.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono compensarsi tra le parti.

Le spese per  la verificazione effettuata in primo grado vanno imputate in parti uguali  al Comune ed alla Società appellante.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sez. V)

Accoglie l’appello indicato in epigrafe nei limiti indicati in motivazione.

Spese di giudizio compensate.

Le spese della verificazione effettuata in primo grado sono imputate in parti uguali alla società appellante ed al Comune.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4.12.2001 con l’intervento dei Signori:

Claudio Varrone                                                    Presidente

Giuseppe Farina                                                Consigliere

Paolo Buonvino                                     Consigliere

Goffredo Zaccardi                                               Consigliere

Aniello Cerreto                                      Consigliere rel. est.

 

 

L'ESTENSORE                                      IL PRESIDENTE

     f.to Aniello Cerreto                               f.to Claudio Varrone

 

IL SEGRETARIO

f.to Luciana Franchini

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

il....................... 25/03/2002..........................

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

 

IL  DIRIGENTE