| sommario | legislazione | giurisprudenza | tabelle |modulistica || pubblicazioni | recensioni | links | utilities | |iusambiente è |

 

Consiglio di Stato 1682/2002

                                                                           

                             

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale, (Quinta Sezione)         

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 4744 del 1993, proposto da Festa Gabriella, rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Caruso, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Bazzoni n. 5,

contro

il Comune di Terracina, in persona del Commissario straordinario, suo legale rappresentante pro tempore, non costituitosi,

per l’annullamento

della sentenza del TAR Lazio,sez. di Latina,n.586 del 25 ottobre 1992, pubblicata il 20 giugno 1992.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati.

Vista la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato.

Visti tutti gli atti di causa.

Relatore il consigliere Paolo De Ioanna, alla pubblica udienza del 27 novembre 2001 nessuno è comparso.

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

Fatto e diritto.

1.      Con sentenza n.586 del 1992 del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, del 25 ottobre 1992, pubblicata il 20 giugno, venivano respinti , previa loro riunione, i ricorsi n.104 del 1984 e n.160 del 1988, diretti ad ottenere: - il primo, l’annullamento dell’ordinanza sindacale n.5050, prot. n. 43818 del 19 novembre 1983 con la quale si ordinava la demolizione del rustico, abusivamente realizzato su area in comproprietà della ricorrente, rustico già sottoposto a sequestro per violazione della legge urbanistica; -  il secondo , l’annullamento  del provvedimento comunale del 10 ottobre  1989,prot. n. 53287, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza di sanatoria presentata dalla ricorrente, relativa allo stesso abuso edilizio ,  sanzionato con l’ordinanza n.5050 del 1983. Come si evince dagli atti, l’attuale appellante , nel  1983 ,  realizzava su di un’area di cui è comproprietaria, sita in Terracina, P. San Felice, al km 8,6 ( in località Tenuta Ponte), un rustico , in assenza di concessione comunale; per tale attività abusiva , la Festa è stata condannata dalla pretura penale di Terracina, per violazione degli artt. 1 e 17 lett.b) della legge 28  gennaio 1977, n.10, con sentenza  n.121  del 29  febbraio 1983. Il carattere abusivo del rustico realizzato è dunque del tutto pacifico ed è stato oggetto di sanzione penale.

2.      L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio,sez. di Latina, in quanto , a suo dire, dagli atti non emergerebbe la prova certa che il manufatto abusivo è stato realizzato successivamente all’1 ottobre 1983, termine ultimo per l’applicazione del meccanismo di sanatoria, previsto nella legge n.47 del 1985. Quindi il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria , impugnato con il secondo dei ricorsi in primo grado, risulterebbe non legittimo ed errata la sentenza di primo grado per una non completa ed esaustiva valutazione delle prove e degli elementi prospettati in primo grado, prove ed elementi che se correttamente esaminati , secondo l’appellante, avrebbero dovuto condurre il TAR adito ad annullare il provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria .L’appello è stato trattenuto in decisione nell’udienza del 27 novembre 2001.

3.      L’appello è privo di consistenza giuridica e deve essere respinto. In linea di fatto, la sentenza penale , assumendo come elemento base di prova il verbale dei vigili urbani redatto in data 20 ottobre 1983, stabilisce che fino a quella data veniva reiterata l’attività edilizia abusiva, nel tentativo di completare la costruzione, anche con lavori eseguiti in ore notturne.

4.       Il provvedimento comunale  n.53287 del 10 ottobre 1988 rigettava l’istanza di sanatoria assumendo come elemento base di ricostruzione dei fatti quanto accertato in sede penale : e cioè che l’abuso era continuato fino al 20 ottobre 1983, dunque oltre il termine ultimo di sanabilià, previsto dalla richiamata legge n.47 del 1985. Il comportamento dell’ente locale appare ragionevole : del tutto privo di giustificazione sarebbe stato per l’ente locale, a distanza di alcuni anni dal compimento dei fatti in questione, discostarsi dagli elementi probatori formati  in sede penale e che sono alla base del giudicato penale.

5.       L’appellante non fornisce alcun elemento di prova ulteriore , ma si limita a svolgere un complicato e tortuoso ragionamento induttivo per cercare di dimostrare che non potrebbe escludersi che il manufatti rustico sia stato realizzato  entro  e non oltre la data del 1° ottobre 1983. Ora , è di tutta evidenza che per mettere in discussione la logicità del percorso ricostruttivo che ha condotto il Comune a respingere l’istanza di sanatoria , sarebbe stato  necessario presentare elementi di prova molto robusti , idonei a   dimostrare in modo non controvertibile la data di ultimazione dei lavori di costruzione del manufatto abusivo. Nulla di tutto ciò è rinvenibile negli atti di causa.Il provvedimento con il quale è stata respinta l’istanza di sanatoria è dunque pienamente legittimo e l’appello deve essere respinto.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta, definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Pubblica Amministrazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 201, con la partecipazione di:

Alfonso Quaranta                      Presidente

Corrado Allegretta                      Consigliere

Aldo  Fera                                Consigliere

Claudio Marchitiello            Consigliere

Paolo De Ioanna              Consigliere estensore.

 

L'ESTENSORE                     IL PRESIDENTE

F.to Paolo De Ioanna        F.to Alfonso Quaranta

IL SEGRETARIO

F.to Franca Provenziani