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Consiglio di Stato 1681/2002 |
REPUBBLICA
ITALIANA IN
NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
(Quinta Sezione) ha
pronunciato la seguente DECISIONE sul
ricorso in appello n. 4744 del 1993, proposto da Festa Gabriella,
rappresentata e difesa dall’avv. Giuseppe Caruso, ed elettivamente
domiciliata presso il suo studio in Roma, alla via Bazzoni n. 5, contro il
Comune di Terracina, in persona del Commissario straordinario, suo
legale rappresentante pro tempore, non costituitosi, per
l’annullamento della
sentenza del TAR Lazio,sez. di Latina,n.586 del 25 ottobre 1992,
pubblicata il 20 giugno 1992. Visto
il ricorso in appello con i relativi allegati. Vista
la mancata costituzione in giudizio del Comune intimato. Visti
tutti gli atti di causa. Relatore
il consigliere Paolo De Ioanna, alla pubblica udienza del 27 novembre
2001 nessuno è comparso. Ritenuto
e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue: Fatto
e diritto. 1.
Con sentenza n.586 del 1992 del TAR Lazio, sezione staccata di
Latina, del 25 ottobre 1992, pubblicata il 20 giugno, venivano respinti
, previa loro riunione, i ricorsi n.104 del 1984 e n.160 del 1988,
diretti ad ottenere: - il primo, l’annullamento dell’ordinanza
sindacale n.5050, prot. n. 43818 del 19 novembre 1983 con la quale si
ordinava la demolizione del rustico, abusivamente realizzato su area in
comproprietà della ricorrente, rustico già sottoposto a sequestro per
violazione della legge urbanistica; -
il secondo , l’annullamento
del provvedimento comunale del 10 ottobre
1989,prot. n. 53287, avente ad oggetto il rigetto dell’istanza
di sanatoria presentata dalla ricorrente, relativa allo stesso abuso
edilizio , sanzionato con
l’ordinanza n.5050 del 1983. Come si evince dagli atti, l’attuale
appellante , nel 1983 ,
realizzava su di un’area di cui è comproprietaria, sita in
Terracina, P. San Felice, al km 8,6 ( in località Tenuta Ponte), un
rustico , in assenza di concessione comunale; per tale attività abusiva
, la Festa è stata condannata dalla pretura penale di Terracina, per
violazione degli artt. 1 e 17 lett.b) della legge 28
gennaio 1977, n.10, con sentenza
n.121 del 29
febbraio 1983. Il carattere abusivo del rustico realizzato è
dunque del tutto pacifico ed è stato oggetto di sanzione penale. 2.
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio,sez. di
Latina, in quanto , a suo dire, dagli atti non emergerebbe la prova
certa che il manufatto abusivo è stato realizzato successivamente
all’1 ottobre 1983, termine ultimo per l’applicazione del meccanismo
di sanatoria, previsto nella legge n.47 del 1985. Quindi il
provvedimento di rigetto dell’istanza di sanatoria , impugnato con il
secondo dei ricorsi in primo grado, risulterebbe non legittimo ed errata
la sentenza di primo grado per una non completa ed esaustiva valutazione
delle prove e degli elementi prospettati in primo grado, prove ed
elementi che se correttamente esaminati , secondo l’appellante,
avrebbero dovuto condurre il TAR adito ad annullare il provvedimento di
rigetto dell’istanza di sanatoria .L’appello è stato trattenuto in
decisione nell’udienza del 27 novembre 2001. 3.
L’appello è privo di consistenza giuridica e deve essere
respinto. In linea di fatto, la sentenza penale , assumendo come
elemento base di prova il verbale dei vigili urbani redatto in data 20
ottobre 1983, stabilisce che fino a quella data veniva reiterata
l’attività edilizia abusiva, nel tentativo di completare la
costruzione, anche con lavori eseguiti in ore notturne. 4.
Il provvedimento
comunale n.53287 del 10
ottobre 1988 rigettava l’istanza di sanatoria assumendo come elemento
base di ricostruzione dei fatti quanto accertato in sede penale : e cioè
che l’abuso era continuato fino al 20 ottobre 1983, dunque oltre il
termine ultimo di sanabilià, previsto dalla richiamata legge n.47 del
1985. Il comportamento dell’ente locale appare ragionevole : del tutto
privo di giustificazione sarebbe stato per l’ente locale, a distanza
di alcuni anni dal compimento dei fatti in questione, discostarsi dagli
elementi probatori formati in
sede penale e che sono alla base del giudicato penale. 5.
L’appellante non
fornisce alcun elemento di prova ulteriore , ma si limita a svolgere un
complicato e tortuoso ragionamento induttivo per cercare di dimostrare
che non potrebbe escludersi che il manufatti rustico sia stato
realizzato entro
e non oltre la data del 1° ottobre 1983. Ora , è di tutta
evidenza che per mettere in discussione la logicità del percorso
ricostruttivo che ha condotto il Comune a respingere l’istanza di
sanatoria , sarebbe stato necessario
presentare elementi di prova molto robusti , idonei a
dimostrare in modo non controvertibile la data di ultimazione dei
lavori di costruzione del manufatto abusivo. Nulla di tutto ciò è
rinvenibile negli atti di causa.Il provvedimento con il quale è stata
respinta l’istanza di sanatoria è dunque pienamente legittimo e
l’appello deve essere respinto. P.Q.M. Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione quinta,
definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge. Nulla
per le spese. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dalla Pubblica Amministrazione. Così
deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 30 novembre 201, con la
partecipazione di: Alfonso
Quaranta
Presidente Corrado
Allegretta
Consigliere Aldo
Fera
Consigliere Claudio
Marchitiello
Consigliere Paolo
De Ioanna Consigliere
estensore. L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE F.to
Paolo De Ioanna
F.to Alfonso Quaranta IL
SEGRETARIO F.to Franca
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