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Consiglio di Stato 5932/2001

                                   

                                                       REPUBBLICA ITALIANA                          

                                                   IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                                  

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 5673 del 2000, proposto da

CAMPENON BERNARD s.g.e., S.I.E.M.E.C. s.p.a. e EDILIA 2000 (già PREARO COSTRUZIONI s.r.l.), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Cacciavilani e dall’avv. Luigi Manzi, e domiciliati presso il secondo in Roma , via Confalonieri 5

contro

la AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mario Testa, con il quale è domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 46, presso l’avv. Ruggero Frascaroli

e con l’intervento

-di  DONDI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ciani e dall’avv. Paolo Carbone, e domiciliato presso il secondo in Roma, via Nomentana 303

per l'annullamento

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Veneto, sezione I,  n. 2502 del 1999

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda Piovese s.r.l. e della Dondi s.p.a.;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 3 aprile 2001, relatore il cons. Marco Pinto; uditi l’avv. Andrea Manzi, su delega dell’avv. Luigi Manzi, e l’avv. Mario testa, questi anche su delega dell’avv. Mauro Ciani;

Visto il dispositivo della decisione n. 180 del 9 aprile 2001;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue.

FATTO

L’Azienda Piovese Gestione Acque s.r.l. (di seguito denominata Azienda Piovese), con bando n. 12 del 20 maggio 1999, indiceva una gara per l’affidamento della progettazione ed esecuzione del “potenziamento dei sistemi depurativi ed ampliamento reti” relativo agli impianti di Codevigo, Pontelongo e Cona e della relativa gestione triennale.

L’Azienda Piovese escludeva dalla gara il raggruppamento composto da Campenon Bernard s.g.e. (capogruppo), S.I.E.M.E.C. s.p.a. e Prearo Costruzioni s.r.l. (mandanti), in quanto, mentre la impresa capogruppo aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per l’esecuzione dei lavori, l’ulteriore requisito consistente nella gestione (per un anno) di impianti di determinate potenzialità era posseduto solo da una delle imprese mandanti. E poiché le mandanti erano state cooptate ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, esse non avevano titolo per soddisfare il requisito di cui la capogruppo era priva.

Avverso il provvedimento di esclusione il raggruppamento proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto, il quale –con la sentenza in epigrafe indicata- lo rigettava.

Avverso la predetta sentenza proponeva appello il raggruppamento già ricorrente i primo grado.

Resisteva al gravame l’Azienda Piovese.

La Dondi s.p.a., aggiudicataria della gara, interveniva per opporsi all’appello.

DIRITTO

1.      L’appello è infondato.

2.      Con un unico, articolato motivo il raggruppamento appellante deduce che, avuto riguardo al bando di gara, occorre distinguere tra requisiti per l’esecuzione dei lavori e requisiti per la gestione.

Una volta che il raggruppamento, attraverso l’istituto della associazione per cooptazione previsto dall’articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 406 del 1991, aveva dimostrato i requisiti per l’esecuzione dell’opera, il requisito della pregressa gestione per cinque anni di un impianto analogo a quello oggetto della gara poteva essere posseduto anche soltanto da una impresa mandante.

L’assunto è infondato.

La Sezione ritiene di non doversi discostare dall’orientamento assunto in casi analoghi (Cons. Stato, sez. V, 10 aprile 2000, n. 2978).

Nel caso in esame, il bando di gara, non impugnato, prevedeva tra i requisiti per l’ammissione alla gara quello consistente nella pregressa gestione per almeno dodici mesi di un impianto di depurazione analogo a quello da costruire.

I soggetti che partecipavano alla gara, quindi, dovevano essere in possesso di detto requisito.

E’ pacifico che le imprese singole che intendessero eseguire i lavori dovevano anche avere la capacità di gestire l’impianto.

Sul punto la volontà dell’Amministrazione era univoca, e –giova ricordarlo- il bando di gara non risulta impugnato.

Nulla escludeva, naturalmente, che si formassero associazioni per cooptazione ai sensi del sopracitato articolo 23,comma 6, del decreto legislativo n. 406 del 1991. Ma tale forma di raggruppamento, come recita il comma 6 del predetto articolo, consente di associare, ai fini della esecuzione dei lavori, imprese prive dei requisiti per partecipare alla gara, a condizione che i lavori che verranno eseguiti da esse non superino il venti per cento dei lavori oggetto dell’appalto e che le imprese anzidette abbiano la corrispondente iscrizione.

Quindi, nella gara in esame, l’associazione per cooptazione valeva solo ai fini della esecuzione dei lavori.

Restava , invece, fermo che la pregressa esperienza nella gestione di un  impianto analogo era uno dei requisiti per partecipare alla gara.

Cosicchè, ove difettasse in capo alla mandataria tale requisito, non vi era spazio per “recuperarlo” attraverso l’associazione per cooptazione di un’impresa che ne fosse in possesso.

3.      In conclusione, l’appello va rigettato.

4.    Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado del giudizio.

P. Q. M

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello.

Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2001,  con l'intervento dei signori

Salvatore Rosa                          Presidente

Corrado Allegretta                      Consigliere

Claudio Marchitiello                   Consigliere

Marco Lipari                             Consigliere

Marco Pinto                              Consigliere estensore