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Consiglio di Stato 5932/2001 |
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio
di Stato
in sede
giurisdizionale, Quinta
Sezione
ha pronunciato la seguente DECISIONE sul ricorso n. 5673 del 2000, proposto da CAMPENON BERNARD s.g.e., S.I.E.M.E.C. s.p.a. e EDILIA 2000
(già PREARO COSTRUZIONI s.r.l.), in persona dei rispettivi legali
rappresentanti pro tempore,
rappresentati e difesi dall'Avv. Chiara Cacciavilani e dall’avv. Luigi
Manzi, e domiciliati presso il secondo in Roma , via Confalonieri 5 contro la AZIENDA PIOVESE GESTIONE ACQUE s.r.l., in persona del
legale rappresentante pro tempore,
rappresentato e difeso dall’avv. Mario Testa, con il quale è
domiciliato in Roma, viale Regina Margherita 46, presso l’avv. Ruggero
Frascaroli e
con l’intervento -di DONDI
s.p.a., in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentato e difeso dall’avv. Mauro Ciani e
dall’avv. Paolo Carbone, e domiciliato presso il secondo in Roma, via
Nomentana 303 per
l'annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il
Veneto, sezione I, n. 2502
del 1999 Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Azienda
Piovese s.r.l. e della Dondi s.p.a.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 3 aprile 2001, relatore il cons.
Marco Pinto; uditi l’avv. Andrea Manzi, su delega dell’avv. Luigi
Manzi, e l’avv. Mario testa, questi anche su delega dell’avv. Mauro
Ciani; Visto il dispositivo della decisione n. 180 del 9 aprile
2001; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue. FATTO L’Azienda Piovese Gestione Acque s.r.l. (di seguito
denominata Azienda Piovese),
con bando n. 12 del 20 maggio 1999, indiceva una gara per
l’affidamento della progettazione ed esecuzione del “potenziamento
dei sistemi depurativi ed ampliamento reti” relativo agli impianti di
Codevigo, Pontelongo e Cona e della relativa gestione triennale. L’Azienda Piovese escludeva dalla gara il raggruppamento
composto da Campenon Bernard s.g.e. (capogruppo), S.I.E.M.E.C. s.p.a. e
Prearo Costruzioni s.r.l. (mandanti), in quanto, mentre la impresa
capogruppo aveva dimostrato il possesso dei requisiti richiesti per
l’esecuzione dei lavori, l’ulteriore requisito consistente nella
gestione (per un anno) di impianti di determinate potenzialità era
posseduto solo da una delle imprese mandanti. E poiché le mandanti
erano state cooptate ai sensi dell’articolo 23, comma 6, del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, esse non avevano titolo per
soddisfare il requisito di cui la capogruppo era priva. Avverso il provvedimento di esclusione il raggruppamento
proponeva ricorso al T.A.R. per il Veneto, il quale –con la sentenza
in epigrafe indicata- lo rigettava. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il
raggruppamento già ricorrente i primo grado. Resisteva al gravame l’Azienda Piovese. La Dondi s.p.a., aggiudicataria della gara, interveniva per
opporsi all’appello. DIRITTO 1.
L’appello è infondato. 2.
Con un unico, articolato motivo il raggruppamento appellante deduce
che, avuto riguardo al bando di gara, occorre distinguere tra requisiti
per l’esecuzione dei lavori e requisiti per la gestione. Una volta che il raggruppamento, attraverso
l’istituto della associazione per cooptazione previsto dall’articolo
23, comma 6, del decreto legislativo n. 406 del 1991, aveva dimostrato i
requisiti per l’esecuzione dell’opera, il requisito della pregressa
gestione per cinque anni di un impianto analogo a quello oggetto della
gara poteva essere posseduto anche soltanto da una impresa mandante. L’assunto è infondato. La Sezione ritiene di non doversi discostare
dall’orientamento assunto in casi analoghi (Cons. Stato, sez. V, 10
aprile 2000, n. 2978). Nel caso in esame, il bando di gara, non
impugnato, prevedeva tra i requisiti per l’ammissione alla gara quello
consistente nella pregressa gestione per almeno dodici mesi di un
impianto di depurazione analogo a quello da costruire. I soggetti che partecipavano alla gara, quindi,
dovevano essere in possesso di detto requisito. E’ pacifico che le imprese singole che
intendessero eseguire i lavori dovevano anche avere la capacità di
gestire l’impianto. Sul punto la volontà dell’Amministrazione era
univoca, e –giova ricordarlo- il bando di gara non risulta impugnato. Nulla escludeva, naturalmente, che si formassero
associazioni per cooptazione ai sensi del sopracitato articolo 23,comma
6, del decreto legislativo n. 406 del 1991. Ma tale forma di
raggruppamento, come recita il comma 6 del predetto articolo, consente
di associare, ai fini della esecuzione dei lavori, imprese prive dei
requisiti per partecipare alla gara, a condizione che i lavori che
verranno eseguiti da esse non superino il venti per cento dei lavori
oggetto dell’appalto e che le imprese anzidette abbiano la
corrispondente iscrizione. Quindi, nella gara in esame, l’associazione per
cooptazione valeva solo ai fini della esecuzione dei lavori. Restava , invece, fermo che la pregressa
esperienza nella gestione di un impianto
analogo era uno dei requisiti per partecipare alla gara. Cosicchè, ove difettasse in capo alla mandataria
tale requisito, non vi era spazio per “recuperarlo”
attraverso l’associazione per cooptazione di un’impresa che ne fosse
in possesso. 3.
In conclusione, l’appello va rigettato. 4. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese
del secondo grado del giudizio. P.
Q. M Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, rigetta l’appello. Compensa tra le parti le spese del secondo grado di giudizio. Ordina che la presente decisione sia eseguita dalla Autorità
amministrativa. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 3 aprile 2001,
con l'intervento dei signori Salvatore Rosa
Presidente Corrado Allegretta
Consigliere Claudio Marchitiello
Consigliere Marco Lipari
Consigliere Marco Pinto
Consigliere estensore
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