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Consiglio di Stato 340/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale - Sezione Quinta - ha pronunciato
la seguente DECISIONE sul ricorso in appello
n. 4206/1999
proposto da Antonio De
Maria, in proprio e quale rappresentante della I.PRO. s.r.l., capogruppo
mandatario
dell’Associazione Temporanea di Professionisti, rappresentato e difeso
dall’Avvocato Andrea Abbamonte, ed elettivamente domiciliato in Roma,
Via degli Avignonesi, n. 5. CONTRO il comune di Cervinara,
in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’Avv.
Donato Pennetta,
ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell’Avv. Stefano Gattamelata, in Roma,
Via di Monte Fiore, n. 22.
E NEI CONFRONTI DELLA Associazione
Temporanea fra professionisti e Società di ingegneria, avente come
capogruppo mandatario l’ing. Ugo Maione, non costituita in giudizio. per la riforma della sentenza del
Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione Staccata di
Salerno
, 22 febbraio 1999,
n. 38
. Visto il ricorso con i relativi allegati
; Visto
l'
atto
di costituzione in
giudizio delle parti appellate
; Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive
difese; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 19 giugno 2001,
il Consigliere Marco
Lipari; Uditi l'Avv. RICCIARDELLI, su delega dell'Avv. A.ABBAMONTE, e
l'Avv. F.DEL VECCHIO, su delega dell'Avv.PENNETTA; Visto il dispositivo
della decisione n.343 del 23 giugno 2001; Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue: FATTO
1
La
sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale
appellante contro gli atti adottati dal comune di Cervinara, concernenti
l’affidamento dell’incarico di progettazione della rete fognaria
comunale.
2
L’appellante
ripropone le censure disattese dal tribunale.
3
L’amministrazione
comunale resiste al gravame, mentre la parte controinteressata, pur
ritualmente intimata, non si è costituita.
DIRITTO
1
Con
provvedimento del 27 dicembre 1997, il dirigente dell’ufficio tecnico
del comune di Cervinara stabiliva di escludere la I.PRO. s.r.l. dalla
procedura accelerata per l’affidamento dell’incarico d
i progettazione
esecutiva del completamento ed ammodernamento della rete fognaria. In data 5 gennaio
1998, l’interessata chiedeva al comune di essere comunque ammessa con
riserva, ma l’amministrazione, in data 7 gennaio 1998, confermava la
disposta esclusione. Pertanto,
l’interessata impugnava l’atto lesivo ed il TAR per la Campania,
Sezione di Salerno, con ordinanza n. 161/1998, pronunciata nella camera
di consiglio del 7 gennaio 1998, accoglieva l’istanza cautelare. Quindi, il tribunale,
in data 9 gennaio 1998, depositava il dispositivo di accoglimento del
ricorso. Frattanto, la
commissione di gara, nonostante la richiesta dell’ ATI De Maria di
rinviare la conclusione della procedura di affidamento, in data 7
gennaio 1998, aggiudicava il servizio all’ATI tra professionisti del
Prof. Ing. Maione, primo classificato tra i concorrenti ammessi alla
gara. Peraltro, il dirigente
dell’Ufficio Tecnico, dopo aver trasmesso gli atti della procedura di
gara alla giunta municipale, per la prescritta approvazione, con nota
del 10 gennaio 1998, inviata a mezzo fax, invitava l’ATI DE MARIA a
formulare la propria offerta entro il termine del 13 gennaio, ore 12,30. La giunta municipale,
con delibera n. 12 del 12 gennaio 1998 rifiutava l’approvazione degli
atti di gara, come conclusa con il verbale del 7 gennaio 1998 (che
vedeva l’ATI Maione ancora indicata come aggiudicataria provvisoria),
rimettendo il procedimento alla commissione. Nella seduta del 13
gennaio 1998, la commissione procedeva alla parziale rinnovazione delle
operazioni di gara ed alla nuova aggiudicazione provvisoria all’ATI
Maione, previa comparazione con l’offerta dell’appellante. Con delibera n. 14 del
14 gennaio 1998, la giunta municipale di Cervinara approvava gli atti di
gara.
2
Il comune
appellato deduce l’inammissibilità del ricorso di primo grado,
sostenendo che la parte interessata non ha censurato il metodo seguito
dalla commissione ed il punteggio finale attribuito, “confermando la
piena legittimità della valutazione operata dalla commissione sotto il
profilo sostanziale”. L’eccezione è priva
di pregio. L’appellante mira ad affermare l’illegittimità del
complessivo operato dell’amministrazione: l’accoglimento delle
censure condurrebbe ad una completa rinnovazione delle operazioni di
gara, rendendo superflua l’articolazione di specifici motivi di
gravame rivolti contro le valutazioni compiute dall’amministrazione.
3
In primo
luogo, l’appellante censura la complessiva condotta
dell’amministrazione, la quale ha proceduto alle operazioni di gara,
senza sospenderle in attesa della pronuncia cautelare. La censura è
destituita di fondamento. La proposizione della
ricorso contro il provvedimento amministrativo ritenuto lesivo, e la
stessa formulazione della domanda cautelare non spiegano alcun effetto
sospensivo dell’efficacia dell’atto impugnato. Pertanto, la
determinazione di procedere comunque all’esecuzione dell’atto
contestato non può manifestare alcuna particolare illegittimità,
nemmeno sotto il profilo dell’eccesso di potere per inadeguata
valutazione dei presupposti di fatto rilevanti nella singola
fattispecie. Piuttosto, la concreta
esecuzione del provvedimento impugnato, nonostante la richiesta di
sospensiva potrebbe assumere rilievo in sede di giudizio risarcitorio
promosso dalla parte interessata: la misura del danno risarcibile deve
essere necessariamente connessa anche alla concreta attività esecutiva
svolta dall’amministrazione. Senza dire, poi, che
la condotta esecutiva può assumere rilievo pure in relazione al profilo
dell’elemento soggettivo dell’illecito.
4
In
secondo luogo, l’appellante censura l’esiguità del termine di tre
giorni assegnato dall’amministrazione per la presentazione
dell’offerta, conseguente alla riammissione in gara. La censura è
infondata. La stessa appellante, con la richiesta di riammissione in
gara aveva dichiarato la propria disponibilità a presentare l’offerta
nel termine di due giorni. Detta disponibilità
resta ferma anche in relazione alla riammissione in gara disposta
dall’amministrazione in sede di attuazione della misura cautelare del
tribunale. Né in questo modo
pare comunque lesa la posizione giuridica dell’appellante,
considerando che si tratta sì di un termine molto breve, ma comunque
aggiuntivo rispetto a quello ordinario, fissato per tutti gli altri
partecipanti alla gara.
5
L’appellante
sostiene, infine, che l’operato dell’amministrazione non ha
garantito l’imparziale e trasparente confronto fra le offerte in
competizione, in quanto la commissione di gara ha esaminato la proposta
della I.PRO. solo dopo aver valutato l’offerta presentata dall’ATI
aggiudicataria. L’appello è
fondato. La valenza generale
del principio di segretezza delle offerte nei procedimenti di
aggiudicazione dei contratti pubblici e della normale contestualità
delle operazioni valutative delle singole proposte è affermata, senza
esitazioni, dalla costante giurisprudenza amministrativa. La regola trova
molteplici conferme sul piano normativo, in applicazione delle regole
costituzionali di imparzialità e buon andamento e dei criteri
comunitari di tutela della libertà di concorrenza ed è diffusamente
specificata nei singoli bandi di gara, mediante la definizione di
puntuali disposizioni afferenti alle diverse fasi del procedimento. Il principio, nella
sua ampia portata, si articola in molteplici regole, che governano la
fase di presentazione delle offerte ed il procedimento attraverso cui la
stazione appaltante valuta il contenuto della documentazione esibita
dalle parti. La ratio del principio
è lineare e trasparente: il seggio di gara deve valutare le offerte in
modo obiettivo ed imparziale, secondo cadenze temporali che garantiscano
la parità di condizioni tra le parti, senza anticipazioni di giudizi.
6
Va
comunque sottolineato che la concreta puntualizzazione del principio
varia in funzione del tipo di gara considerato ed assume rilievo
differenziato in relazione alle peculiarità del singolo procedimento
attivato dall’amministrazione aggiudicatrice. Il criterio della
segretezza, poi, opera anche nelle ipotesi in cui la procedura di gara
deve essere rinnovata, in seguito all’accertamento di illegittimità
dell’atto finale di aggiudicazione o degli atti intermedi della
procedura. In tali circostanze
assume sicuro rilievo il principio di conservazione dell’atto
amministrativo, come afferma, in termini generali, il tribunale. Di
norma, la rinnovazione deve limitarsi ai soli atti viziati, in via
diretta o derivata, senza estendersi ad attività, operazioni e
provvedimenti legittimamente compiuti. Il principio di
conservazione, tuttavia, deve essere coordinato con le regole della
segretezza delle offerte e della contestualità delle operazioni
valutative, in rapporto alle finalità che detti principi perseguono,
apprezzando, in concreto, tutti gli aspetti rilevanti nella singola
fattispecie.
7
In tale
prospettiva, assumono rilievo, fra l’altro, le seguenti circostanze: a)
le particolari modalità della gara svolta, ed il criterio di
aggiudicazione prescelto; b)
il riscontro obiettivo delle operazioni concretamente effettuate
dall’amministrazione; c)
il tipo di vizio accertato in sede giurisdizionale o di
autotutela; d)
la portata del giudicato di annullamento;
8
In
relazione al tipo di vizio concretamente riscontrato, il procedimento di
riesame può condurre ad esiti diversi, che condizionano, poi, la
successiva rinnovazione delle operazioni di gara. In particolare, si
tratta di stabilire la linea di demarcazione tra le illegittimità che
colpiscono l’intera procedura di gara e quelle che riguardano solo
determinate fasi od operazioni particolari. Secondo questa
prospettiva, occorre tenere conto del canone fondamentale della
conservazione degli atti giuridici, operante in tutti i settori
dell’ordinamento giuridico, ma che, nel diritto amministrativo assume
una valenza rafforzata, in relazione alle specifiche regole di
economicità dell’azione amministrativa e del divieto di aggravamento
del procedimento.
9
Seguendo
questo criterio, la concreta portata dell’annullamento va
circoscritta, rigorosamente, soltanto agli atti effettivamente toccati
dalle accertate illegittimità. Di conseguenza, la rinnovazione del
procedimento deve limitarsi solo alle fasi viziate ed a quelle
successive, conservando l’efficacia dei precedenti atti legittimi del
procedimento. Infatti, costituisce
principio generale quello secondo il quale il potere di annullamento
puo' essere sempre esercitato parzialmente, nel senso che possono essere
annullati solo alcuni atti del procedimento, mantenendosi validi ed
efficaci gli atti anteriori, ove rispetto a questi non sussistano
ragioni di annullamento; pertanto, nell'ipotesi, d'invalidita' di una
gara di appalto per illegittima esclusione di alcune ditte offerenti,
non e' necessario disporre la rinnovazione integrale della gara stessa
(con la riapertura, cioe', della stessa fase di presentazione delle
offerte), ma si puo' legittimamente mantenere fermo il sub-procedimento
di presentazione delle offerte e disporre la rinnovazione solo della
fase dell'esame comparativo delle offerte gia' pervenute (Consiglio
Stato sez.IV, 13 ottobre 1986 n. 664).
10
Peraltro,
questa regola di giudizio, pur assumendo portata generale, va
attentamente raccordata con le specifiche modalità di espletamento
delle gare pubbliche. A tal fine, è indispensabile distinguere tra le
procedure di aggiudicazione “automatiche” e quelle caratterizzate
dalla presenza, in capo alla commissione di gara, di profili di
discrezionalità tecnica od amministrativa.
11
Nel primo
caso, l’accertamento di vizi concernenti l’ammissione o
l’esclusione dei concorrenti non comporta la necessità di rinnovare
la procedura sin dal momento della presentazione delle offerte, perché
il criterio oggettivo e vincolato dell’aggiudicazione priva di
qualsiasi rilevanza l’intervenuta conoscenza, da parte del seggio di
gara, dei contenuti delle altre offerte già ammesse.
12
Diversamente,
nel caso di aggiudicazione basata su apprezzamenti discrezionali con
attribuzione di punteggi, legati a valutazioni di ordine tecnico
(licitazione privata con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa; appalto concorso), l’illegittima esclusione di un
concorrente, se accertata dopo l’esame delle altre offerte, rende
necessario il rinnovo dell’intero procedimento di gara, a partire
dalla stessa fase di presentazione delle offerte. Quindi,
la riammissione delle imprese originariamente escluse impedirebbe di
effettuare una valutazione delle loro offerte rispettando i principi
della par condicio
tra i
concorrenti e della necessaria contestualità del giudizio comparativo,
perché la seconda valutazione risulterebbe oggettivamente condizionata
dalla intervenuta conoscenza delle precedenti offerte e
dall’attribuzione del punteggio. Infatti, secondo un
indirizzo ermeneutico pienamente condiviso dal collegio, è legittima la
riammissione alla gara, e la conseguenziale riapertura delle valutazioni
delle offerte, di una ditta rimasta esclusa per incompletezza della
documentazione allegata alla propria offerta, soltanto se l'acquisizione
successiva dei documenti mancanti non conceda alla ditta la possibilita',
sia pure astratta, di modificare la propria offerta una volta presa
cognizione delle offerte avversarie (Consiglio Stato sez.IV, 13 ottobre
1986 n. 664).
13
Sulla
base di questi criteri, è possibile evidenziare l’illegittimità
dell’operato dell’amministrazione. Nella specie, il
servizio di progettazione doveva essere affidato all’esito di una
licitazione privata con il metodo dell’offerta economicamente più
vantaggiosa. Proprio in tale tipo di gara l’obiettività
dell’operato della commissione presuppone la contestualità delle
operazioni valutative, in quanto l’assegnazione dei punteggi è
affidata a criteri complessi e non meramente automatici. Una volta accertata
l’illegittimità della esclusione di uno dei concorrenti, in un
momento successivo alla aggiudicazione del servizio, rimane travolta
l’intera gara. Non è legittima la tardiva valutazione dell’offerta
originariamente non ammessa, perché tale apprezzamento non si risolve
nell’obiettivo riscontro dei contenuti dell’offerta, ma comporta un
giudizio di valore inevitabilmente condizionato dai risultati riferiti
all’offerta originariamente giudicata vincitrice.
14
È
opportuno sottolineare che la garanzia della contestualità del giudizio
sulle offerte mira a salvaguardare un’esigenza essenzialmente
strumentale all’obiettivo e trasparente operato
dell’amministrazione. Pertanto, il mancato
rispetto della regola rende in ogni caso illegittimo l’operato
dell’amministrazione, anche se, in concreto, non emergano elementi
univoci circa i possibili condizionamenti della commissione e pure se la
valutazione tardiva dell’offerta originariamente non ammessa risulti
intrinsecamente logica ed adeguatamente motivata.
15
L’amministrazione
obietta che, in concreto, “la differenza di punteggio non è
riconducibile alle valutazioni discrezionali della commissione (su
queste voci le due offerte hanno ottenuto gli stessi punteggi), bensì
alle voci relative alla consistenza, alla esperienza
dell’associazione, nonché alla sua capacità organizzativa, la cui
valutazione non è affatto discrezionale in quanto predeterminata nella
sua esplicazione”. Al riguardo è
sufficiente osservare che anche in relazione a tale ultimo profilo
emergono aspetti di discrezionalità tecnica idonei ad influire sulla
effettiva misura del punteggio. In ogni caso, poi,
l’identità del punteggio attribuito alle due offerte in relazione
alle altre componenti discrezionali non dimostra affatto l’obiettività
dell’operato della commissione, ben potendo l’appellante aspirare ad
un più elevato punteggio, sufficiente per conseguire il servizio. Resta dunque ferma
l’attuale lesione dell’interesse all’obiettivo svolgimento della
procedura di valutazione, concretamente svolta senza assicurare la
contestualità del giudizio riferito alle diverse offerte.
16
Va
aggiunto che l’illegittimità degli atti impugnati non viene superata
nemmeno considerando un aspetto particolare della vicenda in esame, pure
rimarcato dalla sentenza appellata. Nel caso di specie, l’offerta
dell’appellante è stata presentata dopo l’aggiudicazione
provvisoria al raggruppamento controinteressato, in seguito alla
riammissione in gara disposta dal responsabile del procedimento. A dire del tribunale,
in tal modo l’appellante avrebbe ottenuto un obiettivo vantaggio, ben
potendo calibrare la propria offerta su quella presentata dal
raggruppamento collocato al primo posto e sulle correlate valutazioni
espresse dalla commissione di gara. Secondo la sentenza impugnata,
l’illegittimità di tale modo di operare potrebbe essere fatta valere
solo dalle parti obiettivamente lese da tale attività (l’originario
affidatario dell’incarico), ma non dal soggetto che può beneficiare
di un congruo lasso di tempo per meglio articolare la propria offerta. La tesi non può
essere condivisa. A parte ogni considerazione sull’esiguità del tempo
assegnato all’appellante per formulare la propria offerta (appena tre
giorni), difficilmente compatibile con la concreta opportunità di
modularne i contenuti sui punteggi assegnati alla controinteressata,
resta assorbente la considerazione che la procedura di apprezzamento
delle offerte resta intrinsecamente condizionata, almeno sul piano
potenziale, dal precedente apprezzamento delle altre offerte. Il vizio
procedimentale incide sugli interessi strumentali ad un obiettivo ed
imparziale giudizio sulle delle diverse offerte in competizione, a nulla
rilevando che, in concreto, l’offerta del raggruppamento Maione possa
risultare migliore.
17
Nel caso
di specie, a fronte di una pronuncia che sanciva l’illegittimità
dell’esclusione dell’offerta presentata dall’attuale appellante,
l’amministrazione ha illegittimamente stabilito di effettuare un
confronto tra tale offerta e quella originariamente dichiarata
vincitrice. In tal modo, però, il
giudizio espresso dalla commissione risulta inattendibile, perché non
effettuato nell’ambito di un procedimento contestuale, idoneo ad
assicurare il livello minimo di obiettività del giudizio imposto dai
principi in materia di segretezza delle offerte.
18
In definitiva, quindi,
l'appello deve essere
accolto, con il
conseguente annullamento degli atti impugnati in primo grado. Le spese possono
essere compensate. Per Questi Motivi Il Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
Quinta,
accoglie
l'appello, compensando le spese; ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così deciso in Roma
nella camera di consiglio del 19 giugno 2001
, con l'intervento dei
signori: Pasquale
de
Lise
- Presidente Andrea
Camera
- Consigliere Piergiorgio
Trovato
- Consigliere Filoreto
D’Agostino
- Consigliere Marco
Lipari
-
Consigliere Estensore |