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Consiglio di Stato 223/2002 |
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale Quinta Sezione
ha
pronunciato la seguente DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 9931/2000, proposto proposto dall’impresa
Marrone Salvatore, rappresentata e difesa dagli avv.ti R. Ferola e e F.
Delfino ed elettivamente domiciliata presso di loro in Roma, via Barnaba
Oriani, n. 85. CONTRO
il
Comune di Mugnano di Napoli, non costituitosi; e nei confronti -dell’
ATI Manta-CO.NA.CLE. LPF, non costituitasi; -dell’impresa
Manzo Gennaro, rappresentata e difesa dagli avv.ti E. M. Marenghi ed A.
Di Lieto, elettivamente domiciliata presso il primo, in Roma, Piazza di
Pietra, n. 63; per la riforma della
sentenza del T.A.R. Campania, Napoli, sez.1°, n. 640 del 9.3.2000; Visto
l'atto di appello con i relativi allegati; Visto
l’atto di costituzione in giudizio dell’impresa Manzo Gennaro; Viste
le memorie difensive; Visti
gli atti tutti della causa; Alla pubblica udienza del 3.7.2001, relatore il consigliere Aniello Cerreto ed uditi, altresì, gli avvocati Ferola e Di Lieto; Visto
il dispositivo di decisione n. 404 del 9 luglio 2001; Ritenuto
e considerato in fatto e in diritto quanto segue: FATTO Con
l’appello in
epigrafe, l’impresa
Marrone ha fatto
presente che il Comune di Mugnano di Napoli aveva indetto una gara
di appalto
per l’esecuzione
dei lavori
di adeguamento ed ampliamento
della rete fognaria e delle infrastrutture primarie del Rione Zi Peppe,
con aggiudicazione con
pubblico incanto al prezzo più basso, determinato mediante offerta a
prezzi unitari, inferiore a quello a base d’asta
fissato a £. 3 miliardi; che l’istante aveva partecipato alla
gara e la Commissione gliela
aveva aggiudicata in via provvisoria nella riunione
del 16.7.1999,
rinviando la
verifica ed
il controllo delle offerte
ammesse; che
in data
30.9.1999 si procedeva alla verifica ed all’esclusione della
sua offerta, con affidamento
della gara ad altra concorrente; che proposto ricorso
avverso il provvedimento di esclusione e l’aggiudicazione
definitiva della gara al TAR Campania, si costituiva
in giudizio la
Ditta Manzo, che
notificava in
data 24.11.1999 un ricorso incidentale; che l’impresa Marrone
controdeduceva con altro ricorso incidentale impugnando il bando
di gara; che l’impresa Marrone
impugnava con autonomo gravame
anche la
delibera n. 276
dell’11.11.1999 ed
il verbale
di aggiudicazione provvisoria n. 3
del 4.11.1999,
ed anche
in questo
secondo giudizio
si costituiva
la Ditta
Manzo, che
notificava il
10.1.2000 altro ricorso
incidentale; che, a
seguito della revoca della delibera n.
276/99, veniva
adottata la delibera
G. M.
n. 5 del 13.1.2000,
con la quale veniva
approvato il
verbale n.
4 del 5.1.2000 ed
i lavori
venivano riaggiudicati all’impresa
Manzo, per
cui l’impresa
Marrone proponeva
il terzo ricorso avverso quest’ultima delibera, con costituzione anche
in tale giudizio della Ditta Manzo, che notificava
il 7.2.2000 altro ricorso
incidentale; che anche
in quest’ultimo giudizio l’impresa
ha impugnato
il bando di gara, ove
necessario, con controricorso
incidentale, da far valere
anche come motivo aggiunto; che
il TAR
Campania, con la
sentenza appellata, aveva riunito i tre ricorsi, dichiarando
improcedibili per sopravvenuto
difetto di interesse i primi due ed inammissibile il terzo, stante la
fondatezza del ricorso incidentale della Manzo. Ha
rilevato che detta sentenza era errata ed ingiusta; che il TAR aveva
ritenuto fondato il ricorso incidentale proposto della Manzo avverso i
verbali di gara n. 1 e 2 nella parte in cui non avevano disposto
l’esclusione della Marrone per non avere l’iscrizione nella
categoria G10 per un importo pari a £.300 milioni, rilevando che il
bando richiedeva per la partecipazione all’appalto l’iscrizione
nelle categorie G3 (per £. 750 milioni), G6 (per £. 1.500 milioni) e
G.10 (per £. 300 milioni); che a
tale censura aveva controdedotto la Morrone proponendo a sua volta
ricorso incidentale con l’impugnativa del bando di gara nella
parte in cui richiedeva anche l’iscrizione nella categoria G10 senza
ricorrere ad alcuna delle alternative previste dalla vigente normativa
(dichiarazione di
convalenza con
allegazione delle ragioni tecniche che imponevano la richiesta di
più categorie prevalenti,
oppure la
dichiarazione di scorporo delle categorie specialistiche); che il TAR
aveva ritenuto irricevibile il controricorso
della Marrone, che avrebbe dovuto dolersi tempestivamente della
clausola del bando attinente ad un
requisito dalla
medesima non posseduto; che in effetti detta clausola era
ambigua, se letta con riferimento alla normativa disciplinante la
materia, e comunque era
tale da prestarsi a diversa interpretazione da parte della Stazione
appaltante, il
che si era puntualmente verificato in concreto con
l’aggiudicazione provvisoria alla Marrone, atteso che il bando di gara
aveva indicato unicamente le categorie di iscrizione che
caratterizzavano i lavori da affidare, senza contenere alcuna
prescrizione ostativa alla partecipazione delle imprese, anche perché
l’importo della categoria G10 non superava il 20% dell’appalto; che
il TAR non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine
all’accoglimento della tesi avanzata dalla Manzo; che il TAR aveva
anche erroneamente ritenuto intempestivo il ricorso proposto in via
incidentale dalla Marrone, atteso che il suo interesse all’impugnativa
della clausola si
era radicato successivamente alla piena conoscenza; che il TAR
non aveva esaminato il ricorso principale della Marrone, ma poi in via
incidentale aveva ritenuta infondata
l’unica censura
da essa proposta, atteso che
stante il sistema prescelto
dell’offerta a prezzi
unitari, la valutazione di qualsiasi divergenza avrebbe richiesto un
inammissibile potere correttivo del giudice; che in effetti
l’esclusione della
Marrone era dovuta al fato che avrebbe indicato, in relazione a medesime opere, prezzi unitari
differenti, ma la differenza di importo non era dovuta ad altro che al
ribasso che era stato offerto, a parte che l’offerta va considerata
irregolare solo quando dovesse mancare
l’indicazione di un prezzo
unitario, ipotesi
che non ricorreva; che non aveva rilievo neppure l’osservazione
della Manzo secondo cui l’appellante avrebbe proposto
per lavorazioni
analoghe prezzi
differenti, dal momento che le lavorazioni dovevano essere
effettuate in
posti diversi
o per
opere diverse
e quindi con
modalità esecutive
che variavano
da caso a caso, il
che giustificava il prezzo diverso per una medesima opera. Costituitasi
in giudizio,
la Ditta Manzo ha rilevato la tardività dell’appello
per essere
stato notificato
il 25.10.2000, mentre ciò
doveva avvenire
al più
tardi entro
il 24.10.2000; l’inammissibilità del
ricorso originario
atteso che l’impresa
Marrone, quand’anche
riammessa alla
gara, non diventerebbe
aggiudicataria della gara
e comunque ha chiesto
il rigetto
dell’appello per infondatezza. Con
memoria conclusiva, l’impresa Marrone ha controdedotto alle eccezioni
di tardività dell’appello e di inammissibilità dei ricorsi originari
ed ha insistito per l’accoglimento dell’appello. Alla
pubblica udienza del 3.7.2001, l’appello è passato in decisione. DIRITTO
1.Con
sentenza del
T.A.R. Campania,
Napoli, sez. 1°, n. 640 del
9.3.2000 sono
stati riuniti tre
ricorsi (n. 9355/99, n.
10996/99 e n. 1069/2000) proposti dall’impresa Marrone avverso il
provvedimento di esclusione dalla gara per l’appalto di lavori
pubblici, indetta dal Comune di Mugnano di Napoli, e di aggiudicazione
dei lavori alla Ditta Manzo. I primi due ricorsi sono stati dichiarati
improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse ed il terzo
inammissibile, stante la fondatezza del ricorso incidentale della Manzo. Avverso
detta sentenza ha proposto appello l’impresa Marrone. 2.Priva
di pregio è l’eccezione di tardività dell’appello (notificato il
25.10.2000) sollevata dalla Ditta Manzo. La
sentenza appellata (non notificata) è stata pubblicata il 9.3.2000, per
cui il termine semestrale per l’impugnazione per effetto del
dimezzamento dell’ordinario termine annuale da parte dell’art. 19, 3°
comma, D.L. 25.3.1997 n. 67
(convertito dalla L. 23.5.1997 n. 135), sarebbe dovuto scadere il
9.9.2000, oltre a doversi tener conto della sospensione feriale dei
termini processuali per il periodo 1 agosto-15 settembre ex art. 1 L.
7.10.1969 n. 742. Ma
nella pendenza della scadenza del termine per appellare è intervenuta
la L. 21.7.2000 n. 205 (entrata in vigore il 10.8.2000), il cui art. 4
ha aggiunto l’art. 23 bis dopo l’art. 23 L.6.12.1971 n. 1034, il
quale ha disposto che il dimezzamento dei termini processuali (tra
l’altro con riferimento ai provvedimenti relativi alle procedure di
aggiudicazione, affidamento ed esecuzione di opere pubbliche o di
pubblica utilità, ivi compresi i
bandi di
gara e
gli atti di esclusione dei concorrenti) non concerne quelli per
la proposizione del ricorso. Per
cui, trattandosi di norma processuale di immediata applicazione per la
proposizione dei ricorsi al giudice amministrativo (V. la decisione di
questo consiglio, A.P. n. 1 del 14.2.2001), essa va applicata anche
all’ipotesi in esame, non essendo ancora scaduto il termine per
appellare alla data del 10.8.2000, e quindi era sufficiente che
l’appello fosse notificato entro un anno dalla pubblicazione della
sentenza da impugnare, il che è regolarmente avvenuto. 3.Si
può prescindere dalle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate
dalla resistente in quanto l’appello è infondato. 3.1.Va
condivisa la pronuncia del giudice di 1° grado ed in particolare sul
punto della fondatezza del ricorso incidentale proposto dalla Ditta
Manzo. Il
bando di gara espressamente
richiedeva l’iscrizione nelle categorie G3 (per £. 750 milioni), G6
(per £. 1.500 milioni) e G.10 (per £. 300 milioni), prevedendo a
corredo dell’offerta, tra l’altro, l’indicazione degli estremi di
iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori (A.N.C.), con la
precisazione dell’iscrizione nelle categorie richieste con i relativi
importi. Inoltre, con clausola finale era comminata l’esclusione dalla
gara per mancanza anche di uno solo dei documenti e delle dichiarazioni
richieste o la loro incompletezza o irregolarità o non conformità a
quanto richiesto dovute a negligenza del concorrente. Perciò
il bando di gara in modo univoco richiedeva
a pena di esclusione l’iscrizione in tutte e tre le
menzionate categorie di lavori e perciò l’impresa Marrone, non
essendo in possesso dell’iscrizione nella categoria G 10 per
l’importo di £. 300 milioni, doveva
essere esclusa dalla gara anche
per tale ragione. Il
comportamento concreto tenuto dalla Commissione di gara, che non ha
escluso l’impresa Marrone per la mancanza di detta iscrizione, non può
assumere carattere preclusivo dell’indagine, in quanto si tratta di
accertare la corretta decisione che avrebbe dovuto assumere la
Commissione sulla base delle clausole del bando di gara, in
considerazione del ricorso incidentale proposto in 1° grado dalla Ditta
Manzo. 3.2.Ne
discende che l’impresa Marrone avrebbe dovuto dolersi
immediatamente dell’illegittimità delle clausole del bando
nella parte in cui richiedevano l’iscrizione anche nella categoria G
10, senza attendere l’esito della gara trattandosi di un requisito
(non posseduto) richiesto per la partecipazione alla gara. Perciò, la
sentenza di I° grado va confermata anche nella parte in cui ha ritenuto
tardiva la relativa contestazione del bando di gara da parte della
Marrone, anche volendo qualificare come motivo aggiunto tale censura. 3.Per
quanto considerato, il ricorso in appello va respinto. Sussistono
giusti motivi per compensare tra le parti spese, competenze ed onorari
del presente grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in
sede giurisdizionale (Sez. V) respinge
l’appello indicato in epigrafe. Spese
compensate. Ordina
che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa. Così
deciso in Roma nelle camere di consiglio del 3 e 4.7.2001 con l'intervento dei
signori: Andrea
Camera
presidente f.f., Corrado
Allegretta consigliere, Paolo
Buonvino
consigliere, Gofffredo
Zaccardi consigliere, Aniello
Cerreto
consigliere rel., est.
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