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Consiglio di Stato 1797/2001 |
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il
Consiglio di
Stato in
sede giurisdizionale,
Quinta Sezione
ha pronunciato la seguente DECISIONE sui ricorsi riuniti in appello: n.5386 del 1997,
proposto dal Comune di Sona, in persona del Sindaco pro tempore
, dal Consorzio per la
gestione dei servizi di tutela dell’ambiente, con sede in Sona, in
persona del legale rappresentante pro tempore, e dal sig. Michele
Bertucci ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avv. Pietro
Clementi, Luciano Guerrini e Giuseppe Gigli, con domicilio eletto presso
quest’ultimo in Roma, via Pisanelli n.4; n.6028 del 1997, proposto dalla Sun Oil Italiana S.r.l. , in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. Feliciano
Benvenuti e Luigi Manzi, con domicilio eletto presso quest’ultimo in
Roma, via Confalonieri n.5; CONTRO La Regione Veneto, in persona del Presidente della Giunta
regionale pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato; per l’annullamento della sentenza del TAR del Veneto 3 ottobre 1996, n.2301
; Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio della parte
appellata; Esaminate le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle
rispettive difese; Visti tutti gli atti di causa; Relatore alla pubblica udienza del 6 novembre 2001
il Consigliere Aldo Fera; Uditi per le parti gli Avv.ti GIGLI e MANZI Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO Il Tar per il
Veneto, con la sentenza specificata in rubrica, ha respinto due ricorsi,
proposti rispettivamente dal Comune di Sona (n. 1609 del '91) e da un
gruppo di privati (n. 1725 del '91) per l'annullamento degli atti del
procedimento, concluso con il decreto n. 531 del primo marzo 1991, con
il quale il Presidente della Giunta regionale del Veneto aveva approvato
il progetto presentato dalla Sun Oil italiana S.r.l. relativo alla
realizzazione di un impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi
non tossico-nocivi. Con la stessa sentenza, il Tar ha dichiarato
improcedibile il ricorso proposto dalla Sun Oil italiana (n. 2037 del
'91), per l'annullamento del provvedimento sindacale 22 maggio 1991 n.
8169, con il quale è stato negato l'allacciamento dell'impianto in
questione al locale depuratore. La motivazione contenuta nella sentenza, quanto al capo
concernente il rigetto dei ricorsi n. 1609 e 1725, si basa
sull'affermazione che "il ricorso è fondato con riferimento alle
assorbenti censure di eccesso di potere per difetto di motivazione in
ordine al contrasto con gli atti programmatori adottati dalla regione (PTRC,
PRSRS, PRRA)." Per quanto riguarda il capo concernente l'improcedibilità
del ricorso n. 2037, la decisione si basa sull'affermazione che
"l’acclarata illegittimità del su citato provvedimento
autorizzatorio comporta ovviamente il venir meno di ogni interesse per
la società Sun Oil a coltivare il ricorso..." Il primo dei due appelli è proposto dal comune di Sona, il
quale fa rilevare la contraddizione esistente tra la parte motiva ed il
dispositivo della sentenza e conclude chiedendo che il secondo venga
corretto nel senso dell'accoglimento dei ricorsi n. 1609 e 1725. Il secondo appello è proposto dalla Sun Oil, la quale
ripropone l’eccezione di carenza di legittimazione attiva del comune
di Sona sull'assunto che l'ente, avendo concorso all'adozione del
provvedimento, non può collocarsi tra i soggetti giuridicamente lesi.
Nel merito controbatte le tesi dei ricorrenti e conclude chiedendo il
rigetto dell’appello proposto dal comune e in via subordinata la
riforma della motivazione contenuta nella sentenza del Tar Veneto. La difesa del comune di Sona, dopo aver affermato che la Sun
Oil avrebbe prestato acquiescenza al capo della sentenza che ha
dichiarato improcedibile il ricorso da lei proposto contro il rifiuto di
allacciamento, eccepisce la tardività dell'intero appello (notificato
il 20 giugno 1997), in quanto la Regione aveva notificato la sentenza il
24 marzo 1997, facendo così scattare
il termine breve di cui all’articolo 23 bis, comma 7, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge 21
luglio 2000, n.205. All'udienza del 6 novembre 2001, la causa è passata in
decisione. DIRITTO 1. Gli appelli di cui all'epigrafe vanno riuniti, in quanto
diretti contro la medesima sentenza di primo grado. Priva di pregio è l'eccezione di tardività dell’appello
proposto dalla Sun Oil, prospettata dalla difesa del Comune di Sona
sull'assunto che, avendo la Regione notificato la sentenza di primo
grado, le impugnazioni dovevano essere proposte sotto pena di decadenza
entro il termine breve di cui all’articolo 23 bis, comma 7, della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nel testo introdotto dalla legge 21
luglio 2000, n.205. L'assunto non tiene nel dovuto conto la circostanza che non
vi è la prova che la sentenza di primo grado sia mai stata notificata
anche alla Sun Oil. Nei confronti di quest’ultima, quindi, non è mai
iniziato a decorrere il termine breve di 30 giorni per la proposizione
dell'appello. È invece pacifico tra le parti che l'appello proposto dalla
Sun Oil è circoscritto al capo della sentenza che concerne la decisione
sui ricorsi n. 1609 e 1725. L’impresa appellante, infatti, oltre a non
menzionare nell’epigrafe il ricorso n. 2037, dichiara esplicitamente
che questo era, comunque, divenuto improcedibile avendo essa "
ottenuto altra autorizzazione idonea allo scopo nel rispetto delle
prescrizioni del PTRC". 2. Nel merito, i due appelli vanno esaminati congiuntamente.
Entrambi gli appellanti, pur muovendo da una prospettiva diversa,
concordano nell’affermare che la sentenza di primo grado è
intrinsecamente contraddittoria. Il dato è di tutta evidenza, poiché
il Tar, pur ritenendo che il ricorso proposto dal Comune di Sona fosse
" fondato con riferimento alle assorbenti censure di eccesso di
potere per difetto di motivazione in ordine al contrasto con gli atti
programmatori adottati dalla regione (PTRC, PRSRS, PRRA)", lo ha
respinto. Secondo l'amministrazione comunale, però, è errato solo il
dispositivo, per cui il giudice di appello dovrebbe modificarlo
confermando la parte motiva della sentenza di primo grado; mentre la
società Sun Oil chiede la conferma del dispositivo e la riforma della
parte motiva. La scelta tra le due soluzioni implica ovviamente il riesame
dei punti salienti intorno ai quali ruota la controversia. 2.1 La prima questione che si pone è la legittimazione
attiva del Comune di Sona ad impugnare, unitamente agli atti del
relativo procedimento, il provvedimento (decreto del presidente della
giunta regionale del Veneto n. 531 del 1. 3. 1991) di approvazione del
progetto presentato dalla Sun Oil relativo alla realizzazione di un
impianto di trattamento di rifiuti speciali liquidi non tossico-nocivi. Secondo la società controinteressata, la partecipazione al
procedimento avrebbe precluso all'amministrazione comunale la via
dell'impugnazione giurisdizionale. L'assunto è argomentato con
riferimento ad un precedente giurisprudenziale, secondo il quale ”la partecipazione del comune interessato, in posizione
dissenziente, alla conferenza indetta dalla regione, ai sensi dell'art.
3 bis l. 29 ottobre 1987 n. 441, per l'istruttoria dei progetti di
discariche per lo smaltimento di
rifiuti, non legittima l'ente locale ad impugnare il successivo
provvedimento finale di approvazione.” ( T.A.R. Piemonte sez. II, 7
ottobre 1991 n. 324). La conseguenza giuridica, che la difesa della società Sun
Oil vorrebbe trarre dalla pronuncia in questione, non appare meritevole
di essere condivisa. Infatti, una cosa è dire che la mera
partecipazione al procedimento da parte di un soggetto pubblico non
legittima ex se questo ad impugnare il provvedimento conclusivo, altra
cosa è dire che dalla partecipazione nasca una preclusione nei
confronti di colui che sia già titolare di un interesse legittimo. Ciò
perché, dal punto di vista della teoria generale del diritto
amministrativo, la partecipazione di un soggetto, portatore di un
interesse pubblico diverso da quello dell’amministrazione procedente,
ad un procedimento amministrativo, finalizzato al coordinamento
dell’azione amministrativa, non trasforma il rapporto da
intersoggettivo ad interorganico; né opera la mutazione del
partecipante in autorità emanante e, tanto meno, implica
l’abdicazione della situazione giuridica di cui il medesimo sia
titolare. Pertanto, al di là dall’ipotesi in cui il comportamento
concretamente tenuto dal soggetto rilevi sotto il profilo
dell'acquiescenza (il che sicuramente non è nel caso in cui il soggetto
partecipante abbia manifestato il proprio dissenso), nessuna preclusione
al diritto di azione può derivare dalla mera partecipazione al
procedimento. Nel caso di specie, quindi, non emerge alcuna ragione per
derogare al principio pacifico, secondo il quale " il comune nel
cui territorio è localizzata una discarica di rifiuti, ai sensi dell'art.
3 bis
l. 29 ottobre 1987
n. 441, è titolare dell'interesse a ricorrere contro la
delibera di localizzazione
potendo far valere sia la sua qualità di ente esponenziale dei
residenti sia quella di titolare del potere di pianificazione
urbanistica, su cui senza
dubbio incide il provvedimento di localizzazione.” (Consiglio Stato
sez. V, 2 marzo 1999, n. 217). L'eccezione della Sun Oil pertanto va disattesa. 2.2 La seconda questione attiene al merito della motivazione
contenuta nella sentenza impugnata. Sostiene la Sun Oil che le
argomentazioni addotte a sostegno dell'illegittimità delle decreto del
Presidente della giunta regionale " non appaiono pertinenti per più
ragioni." In primo luogo i riferimenti contenuti al piano
territoriale regionale di coordinamento non considerano che questo ha
acquistato efficacia (in seguito all'approvazione da parte di Consiglio
regionale) solo in epoca successiva agli atti impugnati, che nella
specie non si trattava di nuovo insediamento bensì della riconversione
di un vecchio impianto di stoccaggio, che il piano non contiene un
divieto assoluto e infine che il progetto approvato non si riferisce
alla realizzazione di una discarica bensì di un impianto di trattamento
di rifiuti liquidi non tossico nocivi. Afferma, poi, che il piano
regionale di smaltimento dei rifiuti speciali è stato ritirato a causa
della mancata approvazione da parte del consiglio regionale e, infine,
che la realizzazione dell'impianto risponde ad effettive necessità. L’insieme delle questioni poste dall’appellante non è
posto in discussione nei suoi dati formali dalla difesa del Comune di
Sona, che però muove da un diverso presupposto, facendo sua la tesi del
Tar, che ha dichiarato l’illegittimità del provvedimento non sotto il
profilo della di violazione di legge ma sotto quello dell’eccesso di
potere. Rilevando, nella sostanza, come l’autorità decidente non
abbia motivato sulle ragioni di protezione ambientale sottese alla
normativa regionale in fieri. Così facendo però, sia il primo giudice
che la difesa del Comune di Sona, hanno operato una indebita
trasposizione logico giuridica dei parametri, cui ancorare il potere
autorizzatorio dell’amministrazione, dal piano riservato all’atto
normativo generale, che nella specie non era ancora efficace e che per
le ragioni dette dall’appellante non lo è mai divenuto, a quello del
provvedimento puntuale. Con
ciò ignorando che i momenti della programmazione e del controllo sono
ontologicamente diversi e vanno tenuti distinti, tanto più allorché
l’attività amministrativa incida su valori costituzionalmente
garantiti, quale quello della dell’iniziativa economica privata, che
l’art.41 della Costituzione include nella sfera delle libertà del
cittadino, pur prevedendo ( comma 3) che “ la legge determina i
programmi ed i controlli opportuni purché … possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali”. 3. La sentenza di primo grado, pertanto, va riformata nella
parte concernente la motivazione. Per cui l'appello proposto dal Comune
di Sona va respinto, mentre deve essere accolto quello proposto dalla
Sun Oil. Le spese del grado possono essere compensate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione
quinta, previa riunione dei ricorsi in epigrafe respinge l’appello n.
5386 proposto dal Comune di Sona ed accoglie, come in motivazione,
l’appello n.6028, proposto dalla Sun Oil Italiana S.r.l. Compensa le spese del grado. Ordina che la presente decisione sia eseguita dall’autorità
amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre
2001
, con l’intervento
dei signori:
Emidio Frascione
Presidente
Giuseppe Farina
Consigliere
Paolo Buonvino
Consigliere
Aldo Fera
Consigliere
estensore
Marco Lipari
Consigliere L'ESTENSORE
IL PRESIDENTE
f.to
Aldo Fera
f.to Emidio Frascione
IL SEGRETARIO
f.to Franca Provenziani IL DIRIGENTE f.to Pier Maria Costarelli |