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Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) n. 1345 del 20 marzo 2007 |
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano
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D E C I S I O N E |
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Sui ricorsi in appello riuniti: 1) n. 5929/02 R.G. proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Andrea Amatucci, Tommaso Giotta e Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria n. 2; CONTRO - Solvic s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal Prof. Avv. Francesco Paparella, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del Prof. Avv. Giovanni Recchia, in Roma, Corso Trieste n. 88; PER LA RIFORMA della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, n. 1958/02, pubblicata in data 16 aprile 2002. 2) n. 10532/03 R.G. proposto dal Comune di Canosa di Puglia, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. Luigi Paccione, ed elettivamente domiciliato presso il dott. Alfredo Placidi, in Roma, via Cosseria n. 2; CONTRO - Solvic s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli Avv.ti Avv. Francesco Paparella e Giuseppe Macchione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’. avv. Giorgio Recchia , in Roma, corso Trieste n. 88; e nei confronti - Sig. Sabino Lagrasta, non costituito; PER LA RIFORMA della sentenza resa dal T.A.R. per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, n. 3605/03, pubblicata in data 29 settembre 2003. Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Solvic s.r.l.; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie conclusioni; Visti gli atti tutti della causa; Nominato relatore il Consigliere Michele Corradino; Uditi alla pubblica udienza dell’11.4.2006 gli avv.ti Paccioni, per se e per delega di Amatucci, Macchione e Paparella; come da verbale d’udienza; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue: F A T T O Con sentenza n. 1958 del 16 aprile 2002 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Bari, Sezione Seconda, accolse in parte il ricorso presentato dalla Solvic s.r.l. per l’annullamento: a) della determinazione del Dirigente responsabile dell’ufficio dello sportello unico per le attività produttive di cui al d.p.r. 447/98 e succ. mod. n. 4/27/08/2001, comunicata con nota prot. 2720/31/08/2001 il 6 settembre 2001 ed avente ad oggetto il rigetto della istanza di concessione edilizia avanzata dalla SOLVlC s.r.l. in data 30.12.1997 per la realizzazione di una centrale termoelettrica alimentata da combustibile derivato da rifiuti e biomasse con potenza efficiente lorda pari a 12.5 MW; b) della nota prot. n. 11327 del 13 agosto 2001 con la quale il Sindaco di Canosa di Puglia in carica p.t. aveva disposto di trasferire la competenza e la responsabilità del procedimento edilizio sub a) dal Dirigente del Settore Assetto ed Utilizzo del territorio al Dirigente dell'ufficio dello sportello unico per le attività produttive. Con successiva sentenza n. 3605 del 29 settembre 2003, il medesimo T.A.R. per la Puglia accolse in parte un altro ricorso proposto dalla stessa Solvic s.r.l. per l’annullamento: 1) del provvedimento prot. 15861 del 10.11.2002 del Direttore Generale del Comune di Canosa di Puglia, recante autoannullamento della concessione edilizia n. 39/3.6.2002 rilasciata alla società ricorrente per la realizzazione in contrada Tufarelle di una centrale termoelettrica di circa 10 MW, nonché, delle deliberazioni n. 6 del 28.8.2002 e n. 8 del 6.9.2002 di indirizzo politico; della determinazione 28.10.2002 del Direttore Generale, recante l’avvio del procedimento di autoannullamento della concessione edilizia n. 39/2002; del provvedimento prot. 324 del 19.10.2002 del Sindaco di Canosa, recante l’attribuzione di competenza in ordine all’autoannullamento di concessione edilizia al Direttore Generale; della relazione prot. 320 del 16.10.2002 del Direttore Generale per sollecitare l’applicazione dell’art. 60 del Regolamento del Personale; della diffida prot. 321 del 16.10.2002 del Sindaco di Canosa che fissa il termine di gg. 2 al Dirigente dell’Ufficio Tecnico per l’emanazione dell’autoannullamento della concessione edilizia; nonchè dell’art. 60 del Regolamento comunale del Personale approvato con deliberazione C.S. n. 57 del 24.2.2000 e della delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.10.2002. Avverso le predette sentenze n. 1958/02 e 3605/03 ha proposto rituale appello il Comune di Canosa di Puglia, deducendo l’erroneità delle sentenze. In entrambi i ricorsi si è costituita, per resistere all’appello, la Solvic s.r.l. Alla pubblica udienza dell’11.4.2006 la causa è stata chiamata e trattenuta per la decisione, come da verbale. D I R I T T O 1. Va preliminarmente disposta la riunione dei giudizi per evidenti motivi di connessione soggettiva ed oggettiva. 2. Ritiene il Collegio di potere prendere in considerazione preliminarmente il ricorso n.10523/03 dal cui accoglimento deriverebbe la superfluità dell’esame del ricorso n. 5929/02 che verrebbe assorbito. Si può prescindere dalle eccezioni di inammissibilità del ricorso di primo grado, dedotte a vario titolo dall’appellante, atteso che l’appello è comunque fondato nel merito, nei sensi appresso specificati, e pertanto può essere favorevolmente definito. 3. Risulta assorbente e decisiva la censura con la quale si rileva come il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione della delibera del Consiglio Comunale di Canosa n. 32 del 4 dicembre 2002, che non costituisce, come rilevato dal T.A.R., espressione di mera volontà politica. L’Amministrazione, al contrario, si è così determinata in considerazione dei pareri istruttori già espressi nel corso della vicenda, dai quali si evinceva la necessità della localizazione dell’area interessata dall’intervento edilizio di cui si controverte. Il motivo è fondato. Nella predisposizione delle attività deliberative conseguenti all’esecuzione della precedente decisione di questo Consiglio n. 3487/2001 assumeva un ruolo centrale la valutazione del problema relativo alla localizzazione della centrale termoelettrica, giacchè nell’ambito del detto giudizio il diniego alla approvazione degli atti relativi alla realizzazione dell’opera espresso dal Consiglio Comunale ha censurato soltanto sotto il profilo della carenza di motivazione, evidenziandosi che l’annullamento degli atti gravati lasciava spazio all’attività rinnovatoria dell’Amministrazione, caratterizzata da margini di discrezionalità. In esecuzione di detta decisione, il Comune di Canosa, invece di rinnovare immediatamente il procedimento per la valutazione della questione della localizzazione dell’opera, in una zona già caratterizzata dalla presenza di altri impianti di smaltimento di rifiuti, trasmise la pratica allo Sportello unico delle attività produttive, che negò il rilascio della concessione edilizia, atto che dette luogo al successivo contenzioso deciso dal T.A.R. per la Puglia con le sentenze oggetto di impugnazione nel presente giudizio. La localizzazione della centrale termoelettrica ha poi negata dal Consiglio Comunale di Canosa con la delibera n. 32 del 4 dicembre 2002 e la relativa impugnazione, proposta dalla Solvic s.r.l. con motivi aggiunti al ricorso n. 10532/2003, fù dichiarata improcedibile dal giudice di primo grado sulla base della considerazione che la stessa delibera era priva di contenuto provvedimentale e di lesività, essendo stata, peraltro, esclusa dalla precedente sentenza del T.A.R. n. 1958/02 la necessità di operare in variante allo strumento urbanistico. Tali conclusioni del giudice di primo grado non sono condivisibili. Invero, quanto stabilito con la sentenza n. 1958/02, oltre a non intaccare comunque la destinazione urbanistica dell’area interessata, che resta zona agricola, lasciava salva la competenza e la discrezionalità del Comune, anche al di là della necessità della variante urbanistica, in ordine alla localizzazione della centrale termoelettrica nel territorio comunale, poi negata con la successiva deliberazione n. 32 del 4 dicembre 2002. Quest’ultima non può essere intesa come atto non provvedimentale e privo di contenuto lesivo, avendo il Comune deliberato nell’esercizio di funzioni ad esso spettanti, ed in conseguenza, come già ricordato, del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3487/2001. Peraltro, va evidenziato che in tale ultimo giudizio la stessa Solvic s.r.l. non aveva contestato la competenza del consiglio comunale a deliberare su tale materia, né la stessa è stata disconosciuta dal T.A.R. con la sentenza n. 1958/02. Va, pertanto, attribuito decisivo rilievo, ai fini dell’accoglimento del ricorso, al diniego della localizzazione urbanistica dell’impianto progettato ad opera dell’Amministrazione, in ossequio, peraltro, a quanto chiaramente evidenziato nei pareri dell’Ufficio Tecnico Comunale di Canosa e della Commissione Edilizia Comunale resi in data 31 marzo 1998, con i quali fu richiesto espressamente l’adozione da parte dell’Amministrazione di un provvedimento relativo alla localizzazione dell’impianto progettato, compiendo anche un espresso riferimento alla necessità di acquisire d’ufficio, prima di deliberare in ordine alla localizzazione, una relazione tecnica sugli effetti della coesistenza della centrale termoelettrica con gli impianti per rifiuti speciali già realizzati nella medesima zona, al fine di potersi più compiutamente soddisfare l’esigenza per il Comune di Canosa di esaminare e valutare le problematiche ambientali attinenti alla Contrada Tufarelle. 2. Alla luce delle suesposte considerazioni, ed assorbito quant’altro, i ricorsi, previa riunione, vanno accolti con conseguente riforma della sentenza impugnata. 3. Sussistono, comunque, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del secondo grado di giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione V), previa riunione dei ricorsi in epigrafe, li accoglie e per l’effetto respinge il ricorso di primo grado. |